La norma rifinanzia, al comma 1, il Fondo di Promozione Integrata del Made in Italy - di cui all’articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 - per ulteriori 250 milioni di euro.

Nell’ambito della dotazione del Fondo , la norma dispone che il MAE può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese.

Il comma 2, poi,  prevede  il rifinanziamento del Fondo 394/81 per ulteriori 200 milioni di euro.

Inoltre,  Il Comitato Agevolazioni del Fondo 394/81 può, in conformità-con la normativa UE in materia di aiuti di stato,  elevare fino al doppio i massimali  dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per tutte le domande  presentate fino a dicembre 2021.

E’, inoltre, consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati per le attività di promozione del Sistema Paese nonché i cofinanziamenti e le garanzie per i finanziamenti a fondo perduto a valere sulla Legge 394/91 possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis.

Infine, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo394/81 sono esentati dalla prestazione di garanzia in deroga alla normativa vigente per tutte le domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.


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