Il ministero dell’ambiente ha pubblicato le nuove linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi del Testo Unico Ambiente. Dal 2023, quindi, tutti gli imballaggi dovranno essere “opportunamente etichettati secondo le modalità̀ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili” e “in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea”. Frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), il documento pone fine alla sospensione disposta da precedenti proroghe e si applicherà̀ a partire dal 1° gennaio 2023.
I produttori saranno anche obbligati a indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. In alternativa all’apposizione fisica, tali informazioni potranno essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono gli imballaggi in più̀ Stati Ue e assicurare il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal TFUE.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 è abrogato il D.M. n. 114 del 16 marzo 2022, recante le previgenti “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi”.
Obblighi di etichettatura
Le linee guida spiegano che, dalla lettura dell’art. 219, c. 5, del TUA, discende che:
- su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori debbano indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (esempio: App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
- sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043- 1 per l’identificazione.
Come etichettare gli imballaggi
In base alla normativa, dunque, tutti gli imballaggi dovranno essere etichettati “opportunamente” secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
Le linee guida spiegano che il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà: la norma sottintende che, qualora si vogliano comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.
In particolare:
- per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo;
- per gli imballaggi multistrato in plastica, spiegano le linee guida, anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI EN ISO 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri;
- per le “autodichiarazioni ambientali”, qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.
Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita.
Le informazioni da fornire tramite l’etichettatura riguardano:
- gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
- gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.
Quali imballaggi sono esclusi dall’obbligo di etichettatura
Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B, imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3, c. 1, Codice del Consumo).
Cosa fare con le scorte degli imballaggi
A seguito della pubblicazione (GU 28 febbraio 2022) della legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (Milleproroghe), è stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte (art. 11).
Le nuove linee guida spiegano che per “prodotti” debbano intendersi gli imballaggi, e non i prodotti imballati: da ciò deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31 dicembre 2022.
Potranno essere commercializzati:
- gli imballaggi, anche se vuoti, che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2022;
- gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31 dicembre 2022.
In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.
Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva: l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31 dicembre 2022).
L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi: qualora abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già̀ stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2022, può̀ fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).
I produttori di imballaggi ovvero “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” ai sensi dell’art. 218, c. 1, lett. r), D.Lgs. n. 152/06 - che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti possono:
- commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente prima del 31 dicembre 2022 (in questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente);
- commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).
Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l’apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all’interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.
Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31 dicembre 2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese: in tal caso, fa fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.
Etichettatura ambientale per gli shopper in plastica
Già dal 2017 sono stati introdotti requisiti specifici per la commercializzazione e l’etichettatura per gli shopper per asporto merci biodegradabili e compostabili, per le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (TUA, art. 219, c. 3-bis), ai quali si aggiungono gli obblighi di etichettatura previsti dal D.Lgs. n. 116/2020 sia in relazione alle modifiche apportate all’art. 219, comma 5, in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia per quanto disposto in tema di rifiuti organici con le modifiche apportate all’art. 182 ter del TUA.
Gli obblighi di etichettatura già previsti per questi imballaggi relativamente alla comunicazione delle loro caratteristiche ambientali devono essere integrati con quelli previsti dal nuovo Decreto MiTE n. 360/2022, sia con riferimento alla modifica del comma 5 dell’art 219 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia, per quanto concerne gli shopper compostabili, le modifiche apportate all’art 182 ter, D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici.