Il DPCM 11 marzo 2020 (allegato), in vigore da oggi fino al 25 marzo 2020, ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
In particolare, sono sospese una serie di attività commerciali al dettaglio e di servizi di ristorazione, nonché quelle inerenti ai servizi alla persona. Rispetto a tali attività e servizi, il DPCM prevede una serie di deroghe specificamente elencate nei suoi allegati n. 1 e n. 2. Tra le attività e i servizi consentiti, si segnalano gli ipermercati, i supermercati e le attività delle lavanderie industriali.
Quanto alle attività produttive e professionali, il DPCM non ne sospende lo svolgimento, ma raccomanda che:
1) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
2) siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni (solo per le attività produttive);
3) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
4) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
Inoltre, sempre con riferimento alle attività produttive e professionali, il DPCM raccomanda:
1) il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
In merito all’attuazione delle raccomandazioni per le attività produttive, il DPCM contiene anche una disposizione tesa a favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Quanto al trasporto pubblico, il DPCM consente aI Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio locale di linea e non di linea, al fine di ridurre e sopprimere i servizi in relazione agli interventi sanitari necessari, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Inoltre, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, potrà disporre la programmazione, con riduzione e soppressione, dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Il DPCM garantisce poi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, purché sia assicurato il rispetto delle norme igienico- sanitarie.