La misura prevede la possibilità per l'operatore che subisce la cancellazione per cause connesse alle disposizioni emanate in ragione dell’articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 per contrastare l'emergenza covid-19 ovvero per i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento assunti dall'Italia, di procedere all'emissione di un voucher di pari importo della validità di un anno.
Art.88.
- le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
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