La Circolare del MATTM pubblicata il 6 aprile scorso,  allegata, interpreta gli effetti dell’articolo 103 del DL Cura Italia su alcuni adempimenti riguardanti le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, in particolare: 

- Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (mi sembra di interesse diretto per le imprese certificate che fanno controlli, ma anche di interesse indiretto per chi possiede apparecchiature soggette a controllo periodico, ricordando che l’operatore che non rispetta le frequenze di controllo è sanzionabile)

La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori (ex articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014). Al contempo il MATTM chiarisce che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tali controlli dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di un loro svolgimento (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e s.m.i) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

 -Sospensione termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (mi sembra di interesse diretto per le imprese certificate che dopo aver eseguito il controllo devono comunicare le informazioni in Banca Dati, ricordando infatti che, in condizioni normali, la comunicazione inviata oltre i 30 giorni sarebbe sanzionabile)

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (ex articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n. 146) il MATTM precisa che la decorrenza di tali termini si intende sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile 2020. 

Il MATTM conclude precisando che, nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, gli effetti della Circolare dovranno intendersi automaticamente riferiti a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.


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