Il Ministero precisa, tra l’atro, che per le attività, che avevano già precedentemente richiesto autorizzazione, non deve rinnovare la comunicazione. Invece va inoltrata per le attività sospese, nel caso in cui si richiede l’accesso ai locali per vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti, attività d pulizia e sanificazione nonché per attività di magazzino.
Inoltre chiarisce ai Prefetti e agli Enti preposti sul territorio gli specifici atti da adottare, in coordinamento, in relazione ad ogni singolo punto del DPCM del 10 aprile.
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