Il DPCM 26 aprile 2020 (v. allegato n. 1) detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio. Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.
In particolare, il DPCM:
- dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire. Le attività che, in virtù del nuovo Allegato 3, non potranno riavviare la produzione possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggio, a partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti). Inoltre, stando al tenore letterale della disposizione, le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio possono essere intraprese liberamente, cioè senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto;
- dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO di cui al nuovo Allegato 3 con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero risultare sospese per effetto di tali modifiche ovvero per altre cause, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;
- per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;
- conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.
Quanto invece alla situazione fino al 3 maggio prossimo, salvo quanto già indicato in merito alle attività propedeutiche alla riapertura, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:
- le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;
- le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Sul punto, sifa seguito alla interpretazione che i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito sul concetto di "attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale", per informare che il Ministero dell’Interno ha adottato una Circolare (v. All. n. 2) che recepisce tale interpretazione. Pertanto, rimangono valide le considerazioni condivise in merito alla ripresa, fin da oggi e previa comunicazione prefettizia (nonché nel rispetto dei Protocolli), delle attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull'intera economia nazionale;
- le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio;
- nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture. E' ragionevole ritenere che tali previsioni si applichino solo alle attività che, in virtù dell’Allegato 3 del nuovo DPCM 26 aprile 2020, rimarranno sospese e che, quindi, non potranno riavviare la produzione al 4 maggio;
- nell’ambito delle attività sospese, a prescindere dalla riapertura il 4 maggio, la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Infine, si segnala che il nuovo DPCM affida con effetto immediato alle Regioni il monitoraggio sull’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e prevede, al riguardo, un aggiornamento giornaliero al Ministero della Salute, all’ISS e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. In caso di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale, il Presidente della Regione interessata può proporre al Ministero della Salute l’adozione di misure restrittive di contenimento per le attività produttive.