L’Agenzia Dogane, con la Direttiva dell'AGD n. 4 allegata, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici ,indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA.

DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020

Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009[1], si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72[2].

Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all’art. 57, C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017). Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l’indicazione che la stessa è importata in franchigia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero.

Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”.

Per un quadro d’insieme dei temi trattati nella nota delle Dogane si rimanda alla lettura della Direttiva allegata.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che: a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. 2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni: a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo  1, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

[2]Dpr 633/72, art. 68, lettera f):  Non sono soggette all’imposta l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

 

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