Il Ministero della Sanità ha emanato, ieri 20 marzo, l’Ordinanza con si dispone, alla scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 

Le disposizioni hanno effetto dalla data del 21 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.

 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Felicetta Stanco - Sezione Sanità
Telefono: 081.5836.229 | E-mail: stanco@unindustria.na.it

Area Stampa