Professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è possibile richiedere la sospensione dell’applicazione, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute d’acconto - di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 - sui ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020.

La sospensione opera a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La disposizione si applica, pertanto, ai titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché ai lavoratori autonomi e a coloro che vengono remunerati a fronte dell’assunzione di una obbligazione di fare, non fare o permettere.

I soggetti che si avvalgono dell’opzione devono rilasciare apposita dichiarazione attestando che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta in virtù della norma in commento. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto deve essere versato dal contribuente o in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, o mediante 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Contribuenti non rientranti nei predetti settori di attività o nei limiti di fatturato/compensi

Per i contribuenti che non operano nei settori economici cd. maggiormente colpiti di cui all’articolo 61 del decreto-legge in commento e dell’art. 8 del DL n. 9/2020, (Emergenza COVID 19: misure di natura fiscale.1.) e che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto superiore ai 2 milioni di euro, non è prevista alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Per tali soggetti, infatti, il decreto-legge consente di differire tutti i versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), entro il prossimo 20 marzo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Riscossione coattiva

L’articolo 68 al comma 1 dispone, a beneficio di tutti i contribuenti, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e nuovi atti esecutivi che gli    enti locali possono emettere, ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020, relativi, rispettivamente, alla cosiddetta "rottamazione-ter", ed al cd. "saldo e stralcio".

Il comma 4 dell’articolo 68 dispone, infine, la proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020.


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Riferimento: Francesco Lo Sapio - Strumenti di Politica Industriale
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