L'articolo 55 del decreto-legge 18/20 consente la possibilità di convertire in credito d’imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali, in seguito a cessione di crediti deteriorati ed eccedenze Ace, anche se non iscritte in bilancio. La norma è stata introdotta al fine di consentire una maggiore liquidità alle imprese, in un momento di crisi generalizzata. La cessione di crediti deteriorati potrebbe, infatti, sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità anche nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.

L’intervento si sostanzia, di fatto, per le imprese, in un anticipo della possibilità di utilizzare importi di cui avrebbero fruito in annualità successive, con l’effetto di ridurre nell’immediato il loro carico fiscale.

Il decreto-legge, con l'art. 55, abroga e sostituisce uno specifico incentivo per le aggregazioni tra imprese del Mezzogiorno, introdotto dal DL n. 34/2019, modificandone e ampliandone l’ambito di operatività.

La disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (ossia, come precisato, dal comma 5, quelli in relazione ai quali il mancato pagamento si protrae oltre 90 giorno dalla data in cui era dovuto). Ne  sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza, come definiti dalle rispettive discipline. Sono, altresì, escluse dall’ambito di applicazione della norma, le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le DTA che possono essere oggetto di trasformazione sono quelle relative a:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, TUIR al momento della cessione;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE, non ancora dedotto o fruito come credito di imposta.

La norma esplicita, poi, alcuni elementi di dettaglio da considerare per il calcolo delle DTA trasformabili:

- in primo luogo, con riferimento alle perdite di cui alla lett. a) supra, non trovano applicazione i limiti di riportabilità delle perdite di cui all’art. 84, comma 1, secondo periodo, TUIR (i.e. ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti);

- perdite ed eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite, da calcolare a livello aggregato per i gruppi societari).

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere da tale data, e come conseguenza della trasformazione, inoltre, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta. I crediti d’imposta così determinati non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24, nonché essere ceduti o chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Per realizzare la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta l’impresa cedente è tenuta a esercitare una apposita opzione; sul punto, l’articolo in esame richiama il precedente normativo del 2016 e, precisamente, l’art. 11, DL n. 59/2016; quanto alle concrete modalità di esercizio dell’opzione, dovrebbero pertanto ritenersi valide le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 32/E/2016.

 

 

 

 


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