Termini di accertamento

L’articolo 67 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Inoltre, è disposta la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini obbligatori di risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi quelli relativi a:

- nuovi investimenti;

- adempimento collaborativo;

- patent box;

- cooperazione e collaborazione rafforzata;

 - accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

In considerazione della situazione emergenziale, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Il comma 4 dell’articolo in commento, per effetto del richiamo dell’articolo 12 del DLGS 24 settembre 2015, n. 159, e in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di accertamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020.

Termini dei procedimenti

Con specifico riferimento ai giudizi tributari, sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il reclamo e la mediazione.

 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Paola Russo - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it

Riferimento: Francesco Lo Sapio - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.274 | E-mail: losapio@unindustria.na.it

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