Il DL 18/2020 Cura Italia ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese. In particolare, si fa riferimento alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista dall’art. 56:

a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;

b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. La restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Ieri la Banca d'Italia, in merito alle modalità di segnalazione in Centrale Rischi delle posizioni sospese ai sensi dell'articolo 56 del DL 18/2020, chiarisce che :

- in caso di applicazione delle misure previste dal alle lettere a) e b), le banche dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; non dovranno pertanto ridurre l'importo dell'accordato segnalato in Centrale Rischi;

- in caso di applicazione delle misure previste alla lettera c), le banche e gli intermediari finanziari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in corto interessi (ove prevista); per l'intero periodo della sospensione, dovranno pertanto interrompere il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

In ogni caso l'impresa non potrà essere classificata come sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato. 
 
Su tali misure stiamo verificando la piena operatività degli Istituti di credito sul territorio.

Vi chiediamo di segnalarci eventuali anomalie e/o lentezze nell'applicazione del provvedimento al fine di poter sollecitare l'Istituto di credito e segnalarlo a livello nazionale.


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Paola Russo - Strumenti di Politica Industriale
Telefono: 081.5836.400 | E-mail: russo@unindustria.na.it

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