Con la determinazione direttoriale n. 100430 del 27 marzo (allegata), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato gli operatori a non proporre agli Uffici istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili o urgenti.

In forza di tale provvedimento, finché perdura l’emergenza COVID-19, non sarà possibile inoltrare richieste di autorizzazione AEO, dello status di esportatore autorizzato, di autorizzazione alla proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai carnet ATA, nonché, in generale, le domande e autorizzazioni gestite attraverso il portale delle Customs Decisions.

Per quanto riguarda le istanze già presentate, le domande già proposte ma non ancora istruite dall’Ufficio competente dovranno essere ritirate e per le istanze presentate ma non ancora accettate, l’Ufficio non procederà all’accettazione.

Con riferimento alle istanze per cui è già iniziata l’attività istruttoria, il discrimen sembra essere rappresentato dal grado di avanzamento dell’istruttoria stessa, che potrà essere portata a termine, con rilascio della decisione richiesta, solo nel caso in cui si trovi già in uno stadio avanzato.

Nel caso in cui, al contrario, l’attività istruttoria, propedeutica al rilascio delle decisioni non possa considerarsi in uno stadio avanzato, l’Ufficio adotterà un provvedimento di diniego. Al termine del periodo emergenziale, sarà onere dell’operatore riproporre l’istanza oggetto di diniego, che sarà trattata con priorità.

Qualora gli operatori titolari di una decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio prossimo, ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali o commerciali, la determinazione direttoriale invita gli Uffici a concedere, su richiesta dell’interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell’autorizzazione stessa.

Con specifico riferimento agli operatori in possesso di Carnet ATA in scadenza, infine, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto sussistenti le circostanze eccezionali in presenza delle quali l’art. 251, comma 3, del CDU, consente di concedere, per un lasso di tempo ragionevole, la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA.

La determinazione in commento è stata assunta in ragione dell’opportunità di assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili, con priorità per le prestazioni necessarie a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COIVD-19 e della conseguente necessità di sospendere l’attività istruttoria e autorizzativa relativa alle decisioni doganali non indifferibili, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici ATECO considerati essenziali nel periodo emergenziale.

Al riguardo, i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane – compresa l’individuazione dei termini per l’adozione di decisioni, delle motivazioni e della durata di eventuali proroghe degli stessi – trovano disciplina nella normativa unionale (Reg. Ue 952/2013, CDU, e Reg. Ue 2446/2015).

Per il principio di gerarchia delle fonti, pertanto, agli stessi non può trovare diretta applicazione l’art. 103, comma 1 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che ha disposto la sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, rendendosi necessaria l’adozione di una determinazione direttoriale.

Analogo provvedimento non ha, tuttavia, potuto essere assunto dall’Agenzia delle Dogane per disporre, altresì, la sospensione dell’attività di accertamento, al fine di superare l’inapplicabilità all’attività di accertamento e di recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali, dell’art. 67 del decreto Cura Italia, che ha stabilito la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Gli operatori, dunque, nel perdurare dell’emergenza COVID-19, non potranno ottenere le semplificazioni e autorizzazioni previste dal CDU, che consentirebbero loro di ripartire più agevolmente al termine della stessa – si pensi, ad esempio, alla qualifica di esportatore autorizzato, indispensabile, dal 21 giugno prossimo, per autocertificare l’origine preferenziale in export – potendo tuttavia continuare a essere destinatari di avvisi di accertamento e di rettifica doganale.


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