Sospensione versamenti tributari e contributivi: art. 18

I soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti relativi a redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

L’intervento mira a mitigare le criticità riscontrate con il precedente provvedimento che, fatta eccezione per le imprese operanti in settori c.d. maggiormente colpiti, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro.

Acconti IRES e IRAP: art. 20

Si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

Rimessione in termini per i versamenti: art. 21

si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

 


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