Il DPCM del 10 aprile scorso, pubblicato sulla GU n. 97 dell’11 aprile scorso, mantiene il dettato normativo del DL 25.03.2020, n. 19 e vengono prorogate le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

In particolare, il decreto riordina le misure previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo.

Con riferimento alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma nelle attività che possono svolgere il loro “servizio” quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.

Resta confermata, altresì, la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.

Il provvedimento contiene una misura prioritaria per le attività produttive sospese (comma 12 dell’art. 2): previa comunicazione al Prefetto, hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.

Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.

 


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