Il Ministero dell’Interno, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17.05.2020.
Con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Con DPCM 17 maggio 2020, attuativo del DL 19/2020 e del suddetto DL, sono state stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Nello specifico, la circolare ha precisato, con riferimento agli spostamenti, ai trasporti e alle attività economiche, che:

-        Spostamenti

Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione, dal 18 maggio 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione, a meno che lo Stato e le Regioni, sulla base di quanto disposto dal DL 19/2020, non adottino misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020).
Dal 3 giugno 2020 sono possibili gli spostamenti tra regioni diverse che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.
Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura  non sono soggetti ad alcuna limitazione.

-        Attività economiche e produttive

Si ribadisce che, dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020). È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia le Regioni sono incaricate di individuare le misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, si applicano quelli nazionali. Inoltre, le Regioni hanno il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). Si ricorda che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

-        Sanzioni

Si ribadisce che nelle ipotesi di violazione dei DL suddetti e dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), queste sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 19/2020.
Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, richiamando il comma 3 dell’art. 4, del D.L. n.19/2020, si stabilisce che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.
Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.
Resta confermata la possibilità per i Prefetti, per l’esecuzione delle misure anti Covid-19, di avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti potranno avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro nonché del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

Infine, la circolare si sofferma anche sul DPCM 17 maggio 2020.
Di rilievo è quanto riportato relativamente all’art. 3 che conferma le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare, ribadisce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Va, poi, evidenziato che la circolare nel far riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM  del 17 maggio (ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, spostamenti da e per l’estero), si sofferma sul comma 9, dell’art. 4 che amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Stessa esenzione è prevista dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.
Infine, importante è l’art. 8 che contiene misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e delle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
Si ritiene, poi, opportuno segnalare che è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.

 


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