Come comunicato con nostra circolare di ieri 18 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 165 del 16 luglio 2013) il Decreto Ministeriale recante la disciplina attuativa in tema di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In merito a quanto sopra, forniamo di seguito alcune precisazioni.
Detto DM, che dà esecuzione a una disposizione contenuta nel DL Spending Review I (art. 13-bis, co. 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52), disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale), di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
La certificazione in questione è disciplinata dall’articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, che ne ha previsto l’applicazione nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, escludendo gli enti locali commissariati e gli enti del SSN di Regioni sottoposte a piani di rientro. Inoltre, l’articolo 12, comma 11-quinquies del DL 16/2012 ha esteso l'ambito applicativo della certificazione alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.
In particolare, il DM prevede che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi (previdenziali, assistenziali e assicurativi), emettano il DURC medesimo indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio dello stesso.
Il DM ribadisce che la certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata da parte delle imprese titolari di crediti nei confronti delle PA per:
1. la compensazione di somme iscritte a ruolo;
2. la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
Con riferimento al punto 2, il DM precisa che il credito può essere ceduto, ovvero essere oggetto di anticipazione, solo a condizione che il debito contributivo sia stato previamente estinto. In alternativa, il creditore è tenuto a sottoscrivere apposita delegazione di pagamento ex articolo 1269 c.c. affinché sia la banca a provvedere all’estinzione.
Può anche accadere, però, che a seguito dell’operazione di cessione o anticipazione, il credito risulti inferiore al debito contributivo. In tal caso, il DM prevede che la sottoscrizione della delegazione di pagamento sia funzionale all’estinzione parziale del predetto debito.
Infine, si segnala che Confindustria interverrà presso gli enti previdenziali per sollecitare una rapida attuazione del DM in esame, anche da parte delle articolazioni territoriali di tali enti.
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