Sono 69 le domande presentate ad Invitalia nei due giorni di apertura dello sportello per i Contratti di sviluppo; altre 35 sono in compilazione.
Undici sono i progetti che riguardano il Centro-Nord, mentre gli altri 58 provengono dalle regioni del Sud. Sono state complessivamente richieste agevolazioni per 1,527 milioni di euro (il 71% per il Sud), a fronte di potenziali investimenti per 2,674 miliardi di euro.
L’incremento occupazionale previsto è di 6.227 nuovi addetti.
Tra le domande presentate, 29 riguardano progetti di sviluppo industriale, 23 le attività turistiche, 14 la trasformazione di prodotti agricoli e 3 la tutela ambientale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 9 giugno u.s., ha apportato dei correttivi alla disciplina dei contratti di sviluppo, dettata dal Decreto ministeriale del 9 dicembre 2014.
Le novità
Una prima novità apportata dal DM 9 giugno 2015 riguarda le imprese proponenti dei programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a cui è data la possibilità di richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204).
Un’altra modifica è relativa alle modalità di erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni, infatti, indipendentemente dalla forma in base alla quale vengono concesse, saranno erogate con la medesima tempistica. Nello specifico, il DM 9 giugno 2015 abroga il comma 2 dell’articolo 11 del DM 9 dicembre 2014, il quale stabiliva che il finanziamento agevolato fosse erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati e che ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, fosse subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.
La disposizione abrogata prevedeva inoltre che il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni fossero definite nel contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, non fossero un numero superiore a 12.
La disposizione abrogata prevedeva inoltre che il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni fossero definite nel contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, non fossero un numero superiore a 12.
Il DM 9 giugno 2015, con una modifica al comma 3 del predetto articolo 11, dispone che il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20% dell'investimento ammesso.
La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30% dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti da Invitalia, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.