La Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sugli aiuti de minimis ed il testo ufficiale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 24 dicembre u.s.

Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicherà fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che gli aiuti de minimis sono una categoria dispensata dall’obbligo di notifica alla Commissione europea, sono aiuti che non superano un importo prestabilito e concessi ad una impresa unica in un determinato arco di tempo.

Il massimale o importo prestabilito è rimasto invariato e pari a 200.000 EUR nell’arco temporale di 3 anni.

Nel testo definitivo del nuovo Regolamento, si segnalano i seguenti importanti aspetti:

  • il campo di applicazione dell’aiuto de minimis vale sia per le PMI sia per le grandi imprese;
  • per il settore del trasporto merci su strada, il massimale è pari a 100.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi;
  • il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori;
  • i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione, che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri, non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente;
  • i prestiti assistiti da garanzia pari almeno al 50% e fino a € 1.000.000 su un periodo di 5 anni (o fino a € 500.000 su un periodo di 10 anni) possono beneficiare, a determinate condizioni, del Regolamento de minimis;
  • gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, eccetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio, non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale de minimis.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del Regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


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