In tema di prova del trasporto intracomunitario di beni, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 (riportata in allegato), una volta fatto il punto tra norme nazionali e unionali, in risposta ai dubbi delle associazioni di categoria e operatori privati sulla documentazione da conservare e sulla validità delle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi, chiarisce che il Regolamento Ue di esecuzione n. 282/2011 stabilisce una presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione, che non impedisce agli operatori di utilizzare diversi mezzi di prova come individuati dalla prassi finora vigente. La correttezza di questo approccio trova conferma nei chiarimenti contenuti nelle linee guida emanate dalla Commissione Ue che, sul punto, autorizzano gli Stati membri ad applicare le regole interne già esistenti, eventualmente più flessibili dell’articolo 45-bis del detto Regolamento Iva Ue.
In concreto, oggetto di approfondimento è l’articolo 45-bis, in vigore dal 1° gennaio 2020, con il quale l’Unione europea ha cercato di superare i differenti criteri adottati dai singoli ordinamenti nazionali, definendo regole comuni e introducendo alcune presunzioni relative che riguardano la prova del trasporto o della spedizione di beni, nelle operazioni di cessione intracomunitarie, da uno Stato membro a un altro. Tali presunzioni sono state adottate per agevolare gli operatori che devono dimostrare, per fruire della non imponibilità Iva (articolo 138, direttiva 2006/112/Ce), che l’operazione è stata effettuata nel rispetto di tutte le condizioni richieste. Gli operatori possono, tuttavia, continuare ad utilizzare la documentazione idonea prevista dalla prassi nazionale per dimostrare l’avvenuto trasporto o la spedizione dei beni.
Normativa e prassi nazionale
La circolare, dopo aver passato in rassegna le norme nazionali che fissano i requisiti per accedere all’agevolazione, precisa che la legge italiana, in linea con la direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), non prevede specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire per provare l’avvenuto trasferimento.
Sono molti, invece, i documenti di prassi con cui, prima dell’entrata in vigore del 45-bis, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento. La circolare ne menziona i più rappresentativi, tra cui la risoluzione n. 19/2013, la risoluzione n. 71/2014 e, infine, la risposta n. 100/2019.
In pratica, il Fisco, oltre a riconoscere l’idoneità della documentazione indicata a costituire prova dell’avvenuto trasporto intracomunitario, ha ribadito la necessità che dai documenti siano individuabili gli operatori coinvolti e, quindi, il cedente, il vettore e cessionario, e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono. Il contribuente deve inoltre conservare le relative fatture di vendita, la certificazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
Le presunzioni Ue
Per semplificare gli scambi in ambito comunitario ed evitare incertezze, quindi, la Commissione europea, con l’introduzione dell’articolo 45-bis del Regolamento Iva Ue, ha definito previsioni probatorie comuni. La stessa Commissione ha fornito alcuni chiarimenti sul tema con le Note esplicative “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.
Una delle ipotesi controverse riguarda il caso in cui è l’acquirente o un terzo per suo conto a occuparsi del trasporto, circostanza che impegna il cessionario a consegnare al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione di chi che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. La circolare, in proposito, precisa che se il cedente riceve dall’acquirente comunitario oltre i dieci giorni dalla fornitura - termine stabilito dalla norma per la sua trasmissione - la dichiarazione e la documentazione richiesta dall’articolo 45-bis, non viene preclusa comunque al cedente la possibilità di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma.
Un’altra condizione prevista dalla nuova disciplina comunitaria stabilisce che per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti comprovanti l’operazione, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e “indipendenti” sia dal venditore che dall’acquirente. In sostanza, gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione devono, per espressa previsione dell’articolo 45-bis, provenire da due “parti indipendenti” tra loro, dal venditore e dall’acquirente (lo spedizioniere o il trasportatore per esempio). Nella circolare è chiarito che non è possibile considerare due parti “indipendenti” se appartenenti allo stesso soggetto giuridico (come in caso di stabile organizzazione e casa madre) o legate da vincoli familiari o da stretti rapporti personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici come definiti dagli Stati membri (ad esempio, amministratore delegato e società amministrata, società legate da rapporti di controllo).
Nessuna archiviazione per la disciplina nazionale
Le nuove disposizioni fissate dal Regolamento Ue, osserva l’Agenzia, possono essere applicate soltanto al verificarsi delle condizioni tassativamente previste dalla norma e in tal caso sono valide anche per le operazioni intracomunitarie effettuate antecedentemente al 1° gennaio 2020, qualora il contribuente sia in possesso di un set documentale integralmente coincidente con le indicazioni previste dall’articolo 45-bis.
Tuttavia, le amministrazioni nazionali hanno la facoltà di superare la norma Ue nel caso in cui emergano elementi in grado di dimostrare che il trasferimento in un altro Stato membro, in realtà, non è mai avvenuto e che, quindi, non sussistano le condizioni per il riconoscimento della non imponibilità della cessione, oppure che la documentazione presentata non è corretta o è addirittura falsa.
Il contribuente, comunque, precisano le Entrate, così come avviene nell’ipotesi della mancanza dei requisiti previsti dalla disciplina unionale, ha la facoltà di dimostrare, con altri elementi oggettivi di prova, che l’operazione è stata realmente portata a termine.
Lo stesso articolo 45-bis, infatti, non impedisce agli Stati membri l’applicazione di norme e prassi nazionali in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento Iva.
Conclude l’Agenzia, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, può continuare ad essere adottata la prassi nazionale, anche applicata prima dell’entrata in vigore del 45-bis in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. In ogni modo, l’idoneità della documentazione a provare l’avvenuto trasporto comunitario andrà valutata dall’amministrazione finanziaria caso per caso.
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