In data 30 maggio 2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la Circolare n. 12/2020 (allegata) concernente il trattamento IVA delle importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19.

Nel documento l’Agenzia risolve alcuni dei principali dubbi emersi in fase di prima applicazione delle modifiche apportate dall’articolo 124 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha disposto l’assoggettamento ad aliquota IVA pari a zero sulle cessioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Considerato che il Decreto Rilancio modifica la disciplina IVA nazionale, vien da sé che il trattamento IVA agevolato si applichi a tutte le cessioni di beni che rilevano ai fini IVA nel territorio dello Stato, quindi, oltre che alle cessioni interne anche alle importazioni dei medesimi beni (ex articolo 69, del DPR n. 633/1972 – Decreto IVA).

Nella citata circolare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito utili chiarimenti sui seguenti punti:

  • Decorrenza della nuova disciplina: l’aliquota IVA agevolata si applica alle operazioni effettuate dal 19 maggio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
  • Tassatività dell’elenco dei beni agevolabili: l’aliquota IVA agevolata si applica esclusivamente ai beni elencati dalla norma escludendo, pertanto, beni aventi funzioni similari.
  • Codici TARIC dei beni elencati: l’Agenzia fornisce un dettaglio dei beni individuati dalla norma riportando i codici TARIC ad essi associati, riprendendo l’elenco dei beni suggerito dalla Commissione Europea nella comunicazione del 3 aprile 2020. Inoltre, ai medesimi beni è stato associato il codice TARIC “Q101: esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34” che deve essere indicato nelle importazioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020.

I chiarimenti forniti appaiono coerenti con il dettato normativo e confermano le precedenti interpretazioni della norma. Tuttavia, Confindustria ritiene che le definizioni dei beni riportate nell’attuale formulazione della norma rischino di escludere dall’agevolazione alcuni beni che, invece, si stanno rivelando effettivamente utili nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Per tale ragione, Confindustria ha presentato un emendamento volto ad apportare alcune correzioni e integrazioni alla norma che diano maggiore chiarezza agli operatori e che estendano l’applicazione dell’aliquota agevolata a beni differenti ma aventi le medesime finalità.

A titolo esemplificativo, accogliendo le segnalazioni arrivate da territorio, l’emendamento propone di estendere la disciplina agevolata a tutti i detergenti e disinfettanti per le mani ma anche a quelli denominati igienizzanti e a quelli utilizzati per le superfici. Similarmente si propone l’applicazione dell’agevolazione a tutte le soluzioni idroalcoliche utilizzate dalle aziende, indipendentemente dalle quantità, e ad altre apparecchiature mediche ritenute utili.

Le modifiche normative proposte sono necessarie in quanto, come correttamente riportato dall’Agenzia, la norma deve essere intesa come tassativa e non meramente esemplificativa. Tuttavia, si rileva che, al contrario, l’elencazione dei beni fornita dalla Commissione Europea (cui l’Agenzia condivisibilmente rimanda) non è tassativa ma è stato consentito agli Stati membri di poter applicare il trattamento IVA agevolato anche ad altri beni ritenuti utili nel contrasto dell’epidemia. Per tale ragione, si ritiene che l’emendamento proponga una modifica normativa compatibile con le disposizioni comunitarie e al contempo con le finalità originariamente prefisse dall’articolo 124.

Infine, sebbene Confindustria condivida l’interpretazione fornita dall’Agenzia, in base alla quale non è consentita l’applicazione retroattiva della norma, si ricorda che l’aliquota pari a zero è consentita, in via provvisoria, solamente in virtù della decisione della Commissione Europea del 3 aprile 2020 che ha autorizzato gli Stati membri ad introdurre una disciplina agevolata sui beni utili a fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Per tale ragione, in linea con quanto disposto a livello comunitario, l’emendamento propone una modifica normativa che consenta l’applicazione del trattamento agevolato sin dall’inizio del periodo emergenziale.

Al riguardo, si coglie l’occasione per chiarire che, la Commissione Europea non ha subordinato l’applicazione dell’agevolazione all’obbligo di fornire la prova dell’effettiva destinazione dei beni alla gestione dell’emergenza e, parimenti, la disciplina nazionale non ha introdotto ulteriori adempimenti per poter applicare l’aliquota zero. Pertanto, si ritiene che, una volta individuato il perimetro oggettivo di applicazione dell’articolo 124, l’aliquota zero per il 2020 e l’aliquota IVA del 5%, dal 2021, si applichino a tutte le cessioni rilevanti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla destinazione finale dei beni o dalla natura del cessionario.


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