Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un focus sugli ulteriori interventi in materia di incentivi agli investimenti e misure settoriali.

Indice:

  • Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)
  • Misure per il settore della cultura (art. 183, commi 7 e 9)
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)
  • Forfettizzazione della resa dei giornali (art. 187)
  • Credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190)

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)

Il primo comma dell’articolo 181 stabilisce che le imprese di pubblico esercizio quali ristoranti, bar, pub, gelaterie, locali notturni, etc. (esercizi di cui all’articolo 5 della L. n. 287/1991), titolari di concessioni o autorizzazioni all’uso del suolo pubblico, siano esonerati dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi o Aree Pubbliche (TOSAP) e dal Canone di Occupazione di Spazi o Aree Pubbliche (COSAP), applicabili nel 2020 in base alla deroga all’abrogazione disposta dall’articolo 4, comma 3-quater della L. n. 162/2019.

In base al successivo comma 2, per il medesimo periodo di esonero citato, le domande di nuove concessioni o di ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere presentate in via telematica e in forma semplificata (allegando la sola planimetria) al competente Ente locale, senza l'applicazione dell’imposta di bollo.

Al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza COVID-19, sempre nel periodo 1° maggio - 31 ottobre 2020, è consentita agli esercizi pubblici la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza richiedere le relative autorizzazioni ordinariamente dovute in base agli artt. 24 e 146 del Codice dei beni delle attività culturali e del paesaggio (DLGS n. 42/2004). Per coerenza con tale concessione, il comma 4 dell’articolo 187 dispone la disapplicazione della norma che obbliga alla tempestiva rimozione, al massimo entro 90 giorni, di strutture destinate ad esigenze contingenti o temporanee (art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001)

Infine, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla TOSAP e dalla COSAP è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo da ripartire con decreto interministeriale coinvolgendo il MEF, e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con dotazione pari a 127,5 milioni per il 2020. La ripartizione può avvenire anche in deroga al raggiungimento dell’intesa con la Conferenza Stato-Citta.

Osservazioni di Confindustria

L’intervento persegue il condivisibile obiettivo di evitare ulteriori esborsi alle imprese che, nell’esercizio della loro attività, siano costrette ad occupare il suolo pubblico per garantire l’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione di contagio del virus COVID-19, prima fra tutte quella del distanziamento sociale. La disposizione, tuttavia, si rende applicabile solo a favore delle imprese esercenti pubblici esercizi, mentre sarebbe stato più opportuno, come da noi richiesto, garantire analogo trattamento a tutte le imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, che, nell’attuazione dei protocolli di sicurezza, si vedano costrette ad occupare suolo pubblico.

Effetti finanziari

Gli effetti finanziari attesi sono pari allo stanziamento effettuato dalla disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per il 2020.

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Misure per il settore della cultura (art. 183, commi 7 e 9)

Nel quadro degli interventi disposti a supporto del settore della cultura, l’articolo 183, comma 7, concede al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo maggiore flessibilità, nel rispetto del limite degli stanziamenti relativi all’anno 2020, nel modulare con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti (sezione II L. n. 220/2016), l’intensità e le modalità attuative dei crediti d'imposta previsti per la filiera cinematografica (c.d. tax credit cinema). È altresì concessa la possibilità di destinare a copertura di eventuali nuovi o maggiori oneri le risorse del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89, co. 1, DL Cura Italia).

Il comma 9 dell’articolo in commento, integrando la disciplina dell’art-bonus (art. 1, comma 1, DL n. 83/2014), estende il novero dei soggetti beneficiari di erogazioni liberali che danno diritto all’agevolazione fiscale, includendovi i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti.

Osservazioni di Confindustria

Gli interventi fiscali varati dall’articolo 183 appaiono condivisibili, in quanto incrementano la flessibilità con la quale vengono riconosciute misure più o meno dirette di aiuto alle attività economiche. Con riferimento al comparto cinematografico, appare particolarmente opportuna la decisione di rimettere al MiBACT la facoltà di rimodulare i crediti d’imposta riconosciuti dalla L. n. 220/2016, all’uopo rafforzando le risorse ad essi destinate.

Effetti finanziari

Qualora dall’attuazione della rimodulazione dei crediti d’imposta riconosciuti al comparto del settore cinematografico derivino maggiori oneri rispetto a quanto già preventivato è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 89, comma 1, del DL Cura Italia che reca dotazione ulteriore di 50 milioni di euro per il 2020.

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Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

L’articolo 186, comma 1, interviene sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del DL n. 50/2017. In particolare, viene sostituito integralmente il comma 1-ter del richiamato articolo 57-bis, inserito lo scorso marzo dal DL Cura Italia (cfr. articolo 97, comma 1).

In base alle nuove disposizioni il c.d. bonus pubblicità sarà riconosciuto - nello stesso perimetro soggettivo e nel rispetto dei medesimi regolamenti comunitari richiamati dalla normativa previgente - con aliquota del 50% sull’intero ammontare degli investimenti realizzati nel 2020. La dotazione finanziaria a servizio della misura è pari a 60 milioni di euro, di cui 40 destinati ad agevolare gli investimenti pubblicitari sulla stampa, quotidiana o periodica (anche online) e 20 destinati agli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali, non partecipate dallo Stato.

Il finanziamento della misura è, come di consueto, rimesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, che viene a tal fine incrementato di 32,5 milioni di euro per il 2020. Per gli aspetti non espressamente derogati dalla nuova disciplina sono fatte salve le modalità applicative stabilite dal Regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90. Si chiarisce, altresì, che le comunicazioni per l’accesso all’incentivo - regolate dall’articolo 5 del regolamento richiamato - potranno essere trasmesse dai contribuenti nel mese di settembre dell’anno in corso con le modalità prestabilite, ferma restando la validità delle istanze eventualmente già inviate nella finestra temporale precedentemente fissata (l'intero mese di marzo 2020).

Osservazioni di Confindustria

L’intervento appare positivo, poiché mira a rafforzare un’agevolazione che, seppur inficiata da difficoltà applicative iniziali, ha negli anni riscosso apprezzamenti da parte delle imprese. Vale la pena sottolineare che la riscrittura del comma 1-ter assume una duplice valenza positiva, da un lato viene infatti incrementata l’aliquota del beneficio (che passa dal 33% definito con il DL Cura Italia all’attuale 50% del valore degli investimenti realizzati nel 2020) e dall’altro risulta confermata l’eliminazione del requisito dell’incrementalità delle spese sostenute rispetto al periodo precedente, condizione che avrebbe verosimilmente limitato l'appetibilità della misura in una fase in cui anche gli investimenti pubblicitari programmati hanno risentito delle inedite circostanze socio-economiche generate dalla pandemia di COVID-19.

Un’ulteriore apprezzabile novità concerne l’inclusione nel perimetro degli investimenti agevolabili di quelli effettuati sulle emittenti radiofoniche o televisive, digitali o analogiche, a diffusione nazionale (non partecipate dallo Stato.) Vale la pena sottolineare come l’inclusione di tale nuova fattispecie nell’ambito oggettivo operi nella cornice derogatoria costruita per il solo 2020 e che tale circostanza dovrebbe in ogni caso essere tenuta presente in prospettiva. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di tornare al meccanismo ordinario e al requisito della incrementalità delle spese sostenute rispetto agli anni precedenti, andrebbe o confermato l’ambito oggettivo esteso (scelta auspicabile), o definita una nuova disciplina transitoria che non penalizzi i contribuenti che hanno investito sulle fattispecie di nuova inclusione.

Con riferimento alle modalità applicative, appare positiva la conferma della finestra temporale di settembre per la trasmissione delle comunicazioni di accesso all’incentivo regolate dall’articolo 5 del DPCM 18 maggio 2018, n. 90. È auspicabile che la facoltà di considerare comunque valide le comunicazioni già inviate da alcuni contribuenti nel mese di marzo, non pregiudichi la possibilità di trasmettere comunicazioni sostitutive che tengano conto del mutato contesto normativo ed economico; possibilità peraltro chiarita dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sul proprio sito istituzionale il 23 marzo 2020, in relazione ad una formulazione analoga a quella qui in commento, recata dalle modifiche apportate dal bonus pubblicità dal DL Cura Italia.

Effetti finanziari

Il tetto di spesa per il bonus pubblicità è fissato in 60 milioni di euro per il 2020, i maggiori oneri derivanti dall’intervento sono pari alle risorse aggiuntive attribuite ai fini del riconoscimento del credito d’imposta al Fondo per il pluralismo e l’innovazione: 32,5 milioni di euro per il 2020.

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Forfettizzazione della resa dei giornali (art. 187)

La norma introduce una modifica al regime IVA sulla vendita dei giornali, quotidiani e periodici calcolato in base alla forfetizzazione della resa disponendo che, per l’anno 2020, l’imposta è dovuta sulla base delle copie consegnate o spedite, diminuite calcolando una resa forfettaria del 95%, anziché dell’80%.

Osservazioni di Confindustria

La misura è da ritenersi positiva in quanto mira a sostenere il settore dell’editoria, anch’esso colpito dalla situazione emergenziale in corso. Alla luce della riduzione delle vendite registrata sui prodotti editoriali durante l’emergenza, la norma modifica, per l’anno 2020, le modalità di calcolo della base imponibile sulla quale è dovuta l’IVA, che viene ridotta grazie ad un aumento di 15 punti percentuali della resa forfettaria da applicare al numero di copie consegnate.

Effetti finanziari

Alla misura sono attribuiti effetti di gettito pari a 13 milioni di euro per l’anno 2020.

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Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali (art. 188)

Per il 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il tetto di spesa è stabilito di 24 milioni di euro, appositamente assegnati al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’Informazione da cui la misura verrà finanziata.

Vengono richiamate in vigore le norme stabilite per il previgente e analogo incentivo introdotto dall'articolo 4, della L n. 350/2003, ed in particolare i commi da 182 a 186, nonché il relativo DPCM attuativo del 21 dicembre 2004, n. 318.

L’articolo 191 chiarisce la non cumulabilità dell’incentivo con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della L. n. 198/2916 e al DLGS n. 50/2017) e l’attivazione ove compatibile del meccanismo di recupero su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate delle somme indebitamente fruite da parte delle Amministrazioni competenti.

Osservazioni di Confindustria

La misura, agendo al di fuori di una logica incentivante, è volta a consentire un ristoro economico alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto di materia prima. Il credito d’imposta seppur concesso nel 2020 è infatti parametrato su costi già sostenuti dalle imprese nel corso dell’anno precedente.

Il riferimento alla disciplina dell’analoga misura introdotta nel 2003 fornisce indicazioni utili in merito alle necessarie modalità di acquisizione della carta (anche mediante terzi); sulle possibili esclusioni oggettive (cfr. articolo 4, comma 183 della L. n. 350/2003), sulla facoltà di utilizzare il credito in compensazione orizzontale e sul riporto dell’eventuale eccedenza, etc.

Non è chiaro se, tra le altre, le imprese saranno tenute a seguire per compatibilità le disposizioni attuative contenute nel DPCM del 2004, anch’esso richiamato in norma, che in taluni casi potrebbero necessitare di un adeguamento (ad esempio, essendo riconosciuto nel 2020 per spese sostenute nel 2019, andrebbe chiarito se anche per il nuovo credito le imprese debbano autocertificare l’utilizzo della carta nello stesso anno di acquisto, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. e) del vecchio regolamento attuativo).

Effetti finanziari

La misura genera un onere per le finanze pubbliche pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020.

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Credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190)

L’articolo 190, per il solo 2020, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), con almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto di servizi di server, hosting, e manutenzione evolutiva delle testate digitali, nonché per l’ICT di gestione della connettività.

Il tetto di spesa complessivo stabilito per la misura è pari ad 8 milioni di euro per l’anno 2020.

Il beneficio è concesso in regime “de minimis”, previa istanza al dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse per il riconoscimento pieno del credito a tutte le domande ammesse, si prescrive il ricorso ad un meccanismo di riparto pro quota in capo ai soggetti beneficiari.

Le spese si considerano sostenute in base ai criteri di competenza fiscale stabiliti dall’articolo 109, TUIR. Viene richiesta la produzione di una specifica attestazione prodotta dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sui dati fiscali (Commercialisti, CAF, etc.) o da revisori legali dei conti abilitati (art. 2409-bis CC).

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri incentivi sulle medesime spese, né con i contributi diretti all’editoria di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della L. n. 198/2916 e al DLGS n. 50/2017. Il beneficio può essere fruito esclusivamente in compensazione orizzontale mediante presentazione del modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sono previste specifiche regole di revoca e recupero anche parziale del credito in caso di insussistenza dei requisiti o dichiarazioni non veritiere.

Le modalità attuative, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l’accesso al credito, sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del DL in commento.

Osservazioni di Confindustria

La misura in commento affianca, completandola, la nuova disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di carta (di cui all’articolo 188 del decreto in commento), introducendo una misura di ristoro retroattiva anche per le testate edite in formato digitale che vedono, nelle spese per l’infrastruttura tecnologica, un'azione analoga di approvvigionamento di materia prima essenziale. Tale circostanza invita ad una riflessione sull’opportunità di dividere le due misure prevedendo due percorsi attuativi e burocratici separati per la loro fruizione.

A differenza del credito per l’acquisto di carta, la nuova misura non può peraltro fare affidamento sulle risultanze di un iter attuativo già elaborato in precedenti edizioni e potrebbe, dunque, risentire maggiormente degli effetti della prima applicazione, in primis la necessità di chiarire i possibili dubbi applicativi che inevitabilmente sorgeranno. In ragione di ciò, della transitorietà dell'intervento e dei vari presidi burocratici posti a tutela dell’Erario (tra cui la richiesta del visto di conformità), sorgono dubbi in merito all’adeguatezza della leva fiscale nella forma del credito d’imposta a sé stante.

Effetti finanziari

La misura comporta un onere pari al tetto di spesa quantificato dalla norma in 8 milioni di euro per il 2020.

 

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Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali - I parte

 


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