Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un focus sugli interventi in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro.

Indice:

  • Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)
  • Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di sicurezza, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo scorso, come integrato il 24 aprile, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che, al fine di ridurre il rischio di contagio, acquistino:

  • apparecchiature ed attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile mediante gli interventi predetti è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti e alle condizioni del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato. Tali interventi sono incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Al finanziamento di tali iniziative sono destinate risorse per un importo pari a 403 milioni di euro che l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A, per le erogazioni dei contributi alle imprese.

Osservazioni di Confindustria

L’articolo 95 reca misure di sostegno alle imprese, al fine di agevolare l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 14 marzo scorso, come aggiornato il 24 aprile.

Le risorse destinate a tali interventi vengono trasferite ad Invitalia S.p.A che provvederà ad erogare i contributi alle imprese. A tale riguardo, sarebbe opportuno rifinanziare il bando “Impresa SIcura”, pubblicato da Invitalia, per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale, al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. A fronte di una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro, nelle prime ore di apertura delle prenotazioni, erano già pervenute richieste per oltre un miliardo di euro. Lo stanziamento previsto dalla norma in commento risulta, in questo senso, positivo.

La disposizione in commento sottopone la concessione dei contributi al rispetto di quanto previsto all’interno del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Benché il vincolo sia da considerare non necessario, dal momento che la misura non sembrerebbe avere alcun carattere di selettività a livello delle imprese potenzialmente beneficiarie del contributo (quindi non un aiuto di Stato, in linea con quanto già disposto con il Bando Impresa Sicura), si ritiene che il richiamo specifico sia alla Sezione 3.1 del suddetto Quadro, ossia quella che permette di concedere aiuti fino a 800.000 euro (120.000 euro e 100.000 euro per le imprese operanti nei settori della pesca e della produzione agricola). Tale tetto, si ricorda, deve ricomprendere tutti gli altri aiuti che la stessa impresa beneficiaria riceve a valere sulla medesima Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Effetti finanziari

Al finanziamento di tali iniziative sono destinate risorse per un importo pari a 403 milioni di euro.

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Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 al decreto in esame), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

Ulteriori spese ammissibili e ulteriori soggetti beneficiari potranno essere individuati da uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La relazione illustrativa giustifica tale scelta con l’impossibilità, allo stato attuale, di identificare tutti i soggetti e gli investimenti necessari alle riaperture.

Sono inoltre demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le modalità per il monitoraggio dell’utilizzo dell’agevolazione.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e alle condizioni del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato.

Osservazioni di Confindustria

L’introduzione di questa misura risponde all’esigenza di agevolare la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e, di conseguenza, prevenire il rischio epidemiologico per i lavoratori e gli utenti.

Preliminarmente, è utile evidenziare la frammentazione normativa che caratterizza, nel decreto in commento, la materia della sicurezza degli ambienti di lavoro. Sarebbe stato più utile ed efficiente prevedere, in luogo delle tre misure introdotte dal decreto (articoli 95, 120 e 125) che presentano, peraltro, le stesse finalità, un unico strumento di sostegno. L’indicazione di discipline separate e dei relativi distinti provvedimenti attuativi può ingenerare confusione e, soprattutto, creare ulteriori complessità in un periodo di gravi difficoltà in cui già versano le imprese.

Ciò posto, si tratta di una misura senz’altro positiva, seppure circoscritta, in relazione alle attività economica, ai soli operatori che svolgono attività in luoghi aperti al pubblico, di cui allegato 1 del decreto in esame. In considerazione della necessità di adeguare tutti gli ambienti di lavoro alle prescrizioni dettate per motivi sanitari e, dunque, indipendenti dalla tipologia delle attività, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di accesso al credito per tutti i soggetti che svolgono attività commerciale.

Sempre sul piano soggettivo, si segnala che l’accesso a questa misura agevolativa viene comunque garantito anche agli enti non commerciali, ivi compresi quelli del terzo settore.

Si segnala che l’articolo in commento non dispone la non concorrenza del credito di imposta alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e, pertanto, allo stato attuale, si tratta di un contributo assoggettato a tassazione. È auspicabile che una disciplina di esenzione venga inserita in sede emendativa per non depotenziare il vantaggio fiscale concesso.

Le modalità per la comunicazione del credito saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Al fine di velocizzare i tempi di accesso al beneficio, sarebbe stato auspicabile prevedere l’emanazione di tale provvedimento in un lasso di tempo immediatamente successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 122 del decreto in esame, alla cui descrizione si rimanda per ulteriori approfondimenti, i soggetti beneficiari del credito d’imposta in oggetto possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Anche quest’ultima circostanza imporrebbe di sancire la non concorrenza alla formazione del reddito e del valore della produzione di questo credito.

Si riportano di seguito i soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto e i relativi codici ATECO.

Codice ATECO Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi Turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

Effetti finanziari

La misura ha un costo finanziario per l’anno 2020 stimato in circa 2 miliardi di euro.

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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, vengono contestualmente abrogati l’articolo 64 del Cura Italia, che aveva istituito l’originario credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l’articolo 30 del DL Liquidità che ne aveva esteso il perimetro oggettivo anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Osservazioni di Confindustria

L’articolo 125 sostituisce, abrogandoli, gli articoli 64 del DL Cura Italia e 30 del DL Liquidità, che avevano introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di fatto mai attuati, per mancanza dei decreti richiesti dalla norma. Il credito era riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020 per un importo massimo di 20.000 euro per beneficiario.

Confindustria, sin da subito, ha sottolineato la necessità di prevedere un maggiore stanziamento di risorse finanziarie a copertura della misura, innalzando anche l’ammontare delle spese agevolabili per ciascun beneficiario, in ragione delle ingenti spese sostenute dalle imprese alla luce anche delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19, sottoscritto il 14 marzo scorso, come integrato il 24 aprile. L’intervento operato dall’articolo 125 in commento va, dunque, in questa direzione.

Sarebbe per completezza utile precisare che il credito spetti anche per la sanificazione di strumenti di lavoro di soggetti terzi, ovvero di strumenti dati in dotazione/comodato/concessione a soggetti terzi. Peraltro, tale riferimento era contenuto nelle bozze di decreto circolate antecedentemente la pubblicazione in Gazzetta ma non è stato replicato nella versione definitiva.

Vale la pena evidenziare anche in questo caso come la scelta del Legislatore di varare diverse discipline agevolative indirizzate al comune obiettivo della ripresa in sicurezza delle attività economiche possa generare difficoltà in sede applicativa. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, come il credito d’imposta riconosciuto per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro solo a talune attività economiche (art. 120), parrebbe cumularsi con l’agevolazione in commento relativamente a talune voci di spesa (ad esempio, l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI), vista la possibilità di cumulo delle due misure con le medesime voci di spesa.

Essendo una misura molto attesa dalle imprese in ragione delle spese che stanno sostenendo, sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere tempi celeri per la definizione delle modalità di fruizione del credito che, allo stato attuale, è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto.

Anche la presente misura rientra tra i crediti d’imposta che l’articolo 122 del decreto in commento consente di cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Effetti finanziari

La misura presenta un impatto finanziario pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020.

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Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali - I parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali - II parte

 


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