Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un primo focus sugli interventi in materia di Adempimenti e Versamenti.

Indice:

  • Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)
  • Modifiche termini versamento ritenute, IVA e contributi per settori maggiormente colpiti (art. 127)
  • Proroga adempimenti IVA (artt. 140-141-142)
  • Procedura di liquidazione imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)
  • Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)
  • Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 148)

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

Il termine per la ripresa dei versamenti tributari sospesi dalle disposizioni del DL Liquidità (art.18) relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 (IVA, ritenute sui reddito di lavoro dipendente e assimilati, addizionali locali IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL), è posticipato dal mese di giugno al 16 settembre, con pagamento in un’unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La misura interessa i soggetti titolari di partita IVA che hanno subito una significativa riduzione del fatturato nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto all’anno precedente, le imprese costituite dopo il 31 marzo 2019, gli enti non commerciali e le imprese residenti nelle province lombarde di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Analogamente è posticipata al 16 settembre (in luogo del 31 maggio 2020) la data per la ripresa dei versamenti sospesi nei mesi di marzo ed aprile 2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL), in base alle disposizioni del Cura Italia (artt. 61 e 62). La norma si applica ai soggetti operanti nei settori economici maggiormente colpiti, società sportive e soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Viene, altresì, posticipata al 16 settembre (in luogo del 31 luglio) la data per il versamento delle ritenute non operate sui compensi percepiti dai professionisti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020.

Osservazioni di Confindustria

La misura è volta a riconoscere positivamente un sostegno alla liquidità delle imprese prorogando dal 30 giugno al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti tributari sospesi.

Ciò premesso, non si può sottacere come il mantenimento al 31 dicembre 2020 del termine per il pagamento rateale dei tributi sospesi riduca significativamente l’impatto della misura, che risponde a esigenze di bilancio dello Stato, in considerazione della gravità degli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per analoghi eventi straordinari o calamità naturali verificatesi nel nostro Paese i negli ultimi dieci anni (es. terremoti in Abruzzo del 2009, in Emilia-Romagna del 2012, del Centro Italia del 2016), che peraltro interessavano parti limitati del territorio nazionale, il periodo temporale di versamento dei tributi sospesi è stato ben maggiore proprio al fine non gravare con oneri fiscali la fase di ripresa delle attività economiche.

Effetti finanziari

La misura non ha impatti finanziari in quanto i tributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il termine di chiusura di esercizio del periodo di imposta 2020.

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Modifiche termini versamento ritenute, IVA e contributi per settori maggiormente colpiti (art. 127)

La lettera a) del comma 1 posticipa il termine per la ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi per i soggetti operanti nei settori economici maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica al 16 settembre 2020 (in luogo della precedente data del 31 maggio) in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo a decorrere dal 16 settembre.

Si rammenta che per tali soggetti, a prescindere dal loro fatturato, erano sospesi i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2020, ai sensi dell’articolo 61 del DL Cura Italia.

DI maggiore impatto l’intervento operato per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Per tali soggetti, infatti, da un lato si proroga, dal 31 maggio al 30 giugno 2020, la scadenza del periodo di sospensione per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, dall’altro si differisce il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi e contributi sospesi da effettuarsi in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo a decorrere dal 16 settembre, in luogo della precedente data del 30 giugno 2020.

Da ultimo, con la lettera b) viene prorogato al 16 settembre 2020 (in luogo della precedente data del 31 maggio) il termine per la ripresa della riscossione di

  • versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali locali, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro (art. 62, comma 2 del DL Cura Italia);
  • i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo per i soggetti esercenti attività di impresa o professioni nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal fatturato (art. 62, comma 3 del DL Cura Italia).

Tali versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.

Osservazioni di Confindustria

La misura, positivamente, differisce al 16 settembre 2020 la ripresa dei versamenti fiscali e contributivi previsti dal DL Cura Italia, uniformandoli alla scadenza già prevista per le sospensioni disposte dal DL Liquidità ai sensi del precedente articolo 126.

Tale intervento, sebbene sia sicuramente meritevole, evidenzia tutte le criticità avanzate verso interventi fiscali emergenziali, quali la loro eccessiva frammentazione e le differenze di trattamento tra soggetti economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, dovute, non solo a vincoli di risorse finanziarie, ma spesso alle complicazioni connesse alla legislazione di urgenza.

Effetti finanziari

La misura non ha impatti finanziari, in quanto i tributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il termine di chiusura di esercizio del periodo di imposta 2020.

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Proroga adempimenti IVA (artt. 140-141-142)

L’articolo 140 apporta una modifica alla disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi prolungando, fino al 1° gennaio 2021, la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i soggetti aventi volume d’affari inferiore ai 400.000 euro. Similarmente, il comma 2, prolunga fino al 1° gennaio 2021, la possibilità di adempiere alla trasmissione dei corrispettivi mediante la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.

L’articolo 141 posticipa, al 1° gennaio 2021, l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini la cui partenza era stata prevista per il 1° luglio 2020.

Sempre al 1° gennaio 2021, è posticipata, ad opera dell’articolo 142, la partenza del servizio di predisposizione delle bozze precompilate dei documenti IVA.

Osservazioni di Confindustria

Le norme in commento rimandano al 2021 l’entrata in vigore di alcuni adempimenti e nuove procedure in ambito IVA, che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° luglio 2020. Le proroghe sono condivisibili e, probabilmente, necessarie considerato che sono correlate con il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi; adempimento che grava sui soggetti che effettuano commercio al dettaglio o attività in luoghi aperti al pubblico, ossia, la categoria che, forse più di altre (ad eccezione degli alimentari), è stata tenuta alla chiusura delle attività a causa della emergenza da COVID-19.

Per tale ragione, si condivide la decisione di prorogare a tutto il 2020, il periodo transitorio nel quale tali soggetti possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo alla data di effettuazione (invece che entro 12 giorni dalla stessa). Si rammenta che, tale possibilità, era stata riconosciuta per consentire alle imprese, non ancora provviste, di potersi dotare di un registratore telematico, senza incorrere in sanzioni, nonostante l’avvio dell’obbligo di trasmissione telematica. Non era stato, infatti, possibile, per tutti i soggetti tenuti ad adempiere, adeguare gli apparecchi elettronici entro il 2020, né per i fornitori degli stessi, far fronte a tutte le richieste di installazioni pervenute. A questo ritardo si sono aggiunti i due mesi di blocco delle attività che hanno contestualmente fermato anche le forniture dei registratori telematici, rendendo necessario concedere un tempo ulteriore per terminare il processo di adeguamento. Peraltro, tale proroga non apporta un eccessivo aggravio a carico dell’Erario in quanto, durante il periodo transitorio, i soggetti sono comunque tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi che, seppur tardiva, non incide sulla tempestiva liquidazione dell’imposta.

La chiusura delle attività commerciali e il protrarsi del processo di adeguamento degli apparecchi hanno spinto il Legislatore a rimandare, al 2021, anche la partenza della c.d. “Lotteria degli scontrini”. La proroga era anch’essa necessaria in quanto, come detto, buona parte degli esercenti non sarebbero stati pronti a trasmettere i dati per partecipare all’estrazione, sin dal 1° luglio 2020. L’ipotesi di gravare ulteriormente sulle imprese, già in grossa difficoltà a seguito dell’emergenza, con il rischio di essere segnalati all’Amministrazione finanziaria per inadempienza o di perdere clientela era, pertanto, da scongiurare.

Allo scenario descritto, segue inevitabile anche la proroga del servizio di predisposizione delle bozze dei documenti IVA, che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto iniziare a produrre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020. In tale data, infatti, sarebbe dovuto entrare a regime l’ordinario tempo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli operatori IVA e, tra maggio e ottobre 2020, si doveva adottare, altresì, anche il nuovo tracciato di fatturazione elettronica, anch’esso posticipato al 2021. La proroga di entrambe le misure non consente all’Amministrazione di ottenere i dati necessari alla compilazione dei documenti IVA, pertanto, il servizio di predisposizione delle bozze partirà con riferimento alle operazioni effettuate dal 2021, anno nel quale tutti i sistemi di trasmissione telematica saranno a regime. Si rammenta che i documenti per i quali sarà predisposta la bozza sono i registri IVA (IVA acquisti e IVA vendite), le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) e la dichiarazione annuale IVA. Tuttavia, si segnala che, l’articolo 142, nel modificare l’entrata in vigore della disciplina, ripropone una versione ormai superata dell’articolo 4, del DLGS n. 127/2015 nella quale si elenca tra i documenti, la “liquidazione periodica” al posto della “comunicazione della liquidazione periodica”. Si era trattato di un errore nella formulazione originaria della norma che, in seguito, fu corretta. Al di là della riproposta errata formulazione, è pacifico – e, peraltro, confermato nella relazione illustrativa - ritenere che il servizio di predisposizione riguarderà la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Effetti finanziari

All’articolo 141 che rinvia la c.d. Lotteria degli scontrini, sono attribuiti risparmi di spesa pari 19,4 milioni di euro. Alle altre misure non sono attribuiti effetti di gettito.

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Procedura di liquidazione imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)

L’articolo 143 rimanda al 1° gennaio 2021 la procedura di automatica integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, che non recano la dicitura assolvimento dell’imposta di bollo virtuale ai sensi del DM del 17 giugno 2020, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta.

Osservazioni di Confindustria

L’articolo 143 rimanda di un anno la procedura di automatica integrazione nella liquidazione dell’imposta di bollo virtuale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche che non riportano l’annotazione obbligatoria di assolvimento in modalità virtuale. Al pari di altre misure, anche in questo caso, il Legislatore sembra esser mosso dall’intento di non gravare con nuove procedure sulle imprese già in difficoltà a causa della situazione emergenziale. Tuttavia, la descritta procedura non sembra apportare un onere aggiuntivo per gli operatori quanto, piuttosto, il vantaggio di ottenere una liquidazione più precisa dell’imposta di bollo dovuta, anche nel caso non sia stata riportata in fattura la suddetta annotazione. Ci si interroga, pertanto, sul reale vantaggio della misura in commento, considerato che implicitamente si prolunga, di fatto, l’obbligo per le imprese di inserire l’annotazione in fattura. Ad ogni modo, considerato che la procedura di integrazione doveva partire con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, si auspica che non siano contestate eventuali fatture elettroniche già emesse senza annotazione, in affidamento alla descritta procedura, laddove l’imposta sia comunque correttamente liquidata.

Effetti finanziari

Alla misura sono attribuiti effetti di gettito pari a 57 milioni per l’anno d’imposta 2020.

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Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

Il comma 1 prevede la rimessione in termini per i versamenti, anche con modalità rateali, degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali con apposite comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cc.dd. avvisi bonari), ai sensi degli articoli 2 e 3 del DLGS n. 462/1997, aventi scadenza tra l’8 marzo alla data di entrata in vigore del decreto in esame (19 maggio 2020).

I predetti versamenti non saranno soggetti a sanzioni ed interessi qualora siano effettuati entro il 16 settembre 2020. Non viene previsto il rimborso delle somme già versate da parte dai contribuenti.

Il comma 2 consente, altresì, di differire al 16 settembre 2020 anche i versamenti dovuti per gli avvisi bonari in scadenza dal 19 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

Infine, il comma 3 dispone che i già menzionati versamenti sospesi richiesti con avvisi bonari potranno essere effettuati dai contribuenti a decorrere dal mese di settembre 2020, in quattro rate mensili entro il 16 di ciascun mese.

Osservazioni di Confindustria

La misura accoglie una precisa richiesta di Confindustria di estendere la sospensione delle somme richieste con cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione anche agli importi richiesti con avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni fiscali.

Per le imprese in difficoltà a causa delle misure restrittive economici generati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 è necessario prevedere nella fase emergenziali delle misure fiscali di sostegno alla liquidità, sospendendo i versamenti dovuti all’attività di controllo e di riscossione svolta complessivamente dall’Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla Agenzia fiscale che ha emanato il singolo atto.

Purtroppo, come commentato in precedenti interventi, tale intervento è stato tardivo e, peraltro, con discutibile scelta giuridica, ha penalizzato i contribuenti che correttamente avevano tempestivamente adempiuto ai loro versamenti fiscali che non avranno diritto al rimborso di quanto versato (o quanto meno prevedendo un credito fiscale per le somme già versate).

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascrivibili effetti finanziari.

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Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 148)

La norma dispone interventi per adeguare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art.9-bis del DL n. 50/2017 agli effetti di natura straordinaria della crisi economica correlati all’emergenza sanitaria da COVID-19 per i periodi di imposta 2020 e 2021.

Si rammenta che gli ISA sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per favorire la “tax compliance”, il controllo delle PMI e dei professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a 5,164 milioni di euro.

Il comma 1 rinvia a successivi provvedimenti l’individuazione di ulteriori cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA per i settori economici in maggiore difficoltà, nonché affida alla Soluzioni per il Sistema Economico SpA (SoSE), una società partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, il compito di individuare metodologie di correzione dei 175 ISA attualmente approvati, per tenere conto degli effetti economici dell’emergenza sanitaria, sulla base delle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, ISTAT, INAIL e INPS, senza aggravare le imprese di ulteriori adempimenti.

Si prevede la possibilità per le associazioni di categoria e gli ordini professionali, che partecipano alla Commissione degli esperti, di proporre nuovi dati per tenere conto delle crisi individuali.

Inoltre, sono prorogati i termini per l’approvazione degli ISA, nonché delle relative integrazioni per tenere conto di eventi straordinari, rispettivamente al 31 marzo ed al 30 aprile del periodo di imposta successivo a quello di applicazione (in precedenza la loro approvazione doveva avvenire entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale erano applicati).

Infine, in considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, il comma 2 fornisce indicazioni specifiche all’Agenzia delle Entrate ed al Corpo della Guardia di Finanza per l’utilizzo delle risultanze degli ISA ai fini del controllo dei soggetti di minori dimensioni.

Osservazioni di Confindustria

La norma, di carattere programmatico, rinvia a futuri interventi correttivi sugli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili ai periodi di imposta 2020 e 2021 per tenere conto che tali annualità costituiranno periodi di “non normale svolgimento dell’attività economica” perché risentiranno degli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

La ragione dell’intervento è rinvenibile nel fatto oggettivo che gli ISA sono stati elaborati tenendo conto di una banca dei dati economici e fiscali registrati negli ultimi 8 anni che chiaramente non tengono dell’assoluta straordinarietà dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che coinvolge il periodo di imposta 2020 e, che potrebbe coinvolgere, l’anno successivo.

La scelta del Legislatore di considerare l’emergenza COVID-19 come una situazione oggettiva di “anormalità” economica che preclude l’utilizzo degli ISA in sede di controllo da parte degli uffici fiscali è assolutamente condivisibile. Resta, però, inspiegabile perché il medesimo intervento, sebbene più volte richiesto da Confindustria, non sia stato adottato anche in relazione alla disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del DL 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).

È di tutta evidenza che gli effetti economici della emergenza sanitaria da COVID-19 potrebbero incidere pesantemente sui risultati fiscali delle imprese e sulla loro redditività, e quindi sull’attendibilità dei risultati derivanti dall’applicazione di tali strumenti presuntivi e sul loro utilizzo in sede di accertamento fiscale da parte degli uffici fiscali.

Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate in passato aveva disposto la non applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per le imprese che hanno beneficiato di sospensioni fiscali in quanto operanti in territori colpiti da calamità naturali “.. limitatamente al periodo di imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo” (Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. protocollo 87956 del 2012).

La fattispecie sopra descritta è la medesima che si presenta oggi per le imprese che fruiscono delle sospensioni dei versamenti tributari, previste dai diversi decreti emergenziali (DL Cura Italia, DL liquidità) e la scelta di non estendere quanto previsto ai fini ISA anche ai fini della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica, risulta poco chiara.

Si auspica, quindi, un intervento in tale direzione.

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascrivibili effetti finanziari.

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Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali I parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali II parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Sicurezza dei luoghi di lavoro


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