L’analisi di Confindustria

Oggi proseguiamo la disamina delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese contenute del DL Rilancio con un focus sulla seconda parte degli interventi in materia di Adempimenti e Versamenti.

Indice:

  • Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149)
  • Sospensione dei termini di versamento delle cartelle emesse dall’Agenzie delle Entrate Riscossione (art. 154)
  • Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)
  • Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)
  • Modalità di presentazione del modello 730/2020 con liquidazione diretta da parte dell’Agenzia (art. 159)
  • Proroga in materia di tabacchi (art. 163)

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Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149)

Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di: atti di accertamento con adesione, conciliazioni, mediazioni, atti di recupero di crediti di imposta ed avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

La proroga si applica agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il comma 3 dispone il differimento al 16 settembre 2020 del termine per la notifica del ricorso in commissione tributaria provinciale relativo agli atti di adesione, conciliazione, mediazione e atti di recupero ed avvisi di liquidazioni di cui al comma 1.

Il comma 4 precisa che il differimento al 16 settembre 2020 opera anche con riferimento ai versamenti rateali delle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione, aventi scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Tale disposizione si rende applicabile anche alle rate in scadenza per il medesimo periodo relative agli istituti definitori di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 del DL n. 119/2018 (cd. pace fiscale) quali: la definizione agevolate dei processi verbali di constatazione, gli atti di accertamento, adesione ed inviti al contradditorio, la chiusura delle liti pendenti e la regolarizzazione delle società sportive dilettantistiche.

Restano invece confermati i termini di versamento delle rate relative ai predetti istituti definitori non aventi scadenza nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020. Il comma 5 dispone un ulteriore beneficio consentendo di differire il pagamento delle somme oggetto di sospensione in ulteriori 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

Osservazioni di Confindustria

La misura, in modo condivisibile, uniforma al 16 settembre 2020 anche il termine previsto per il versamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di adesione, mediazione, conciliazione, nonché per quelle relative agli istituti definitori, aventi scadenza tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Con riferimento alla sospensione delle rate dovute per alcuni istituti della cd. Pace fiscale di cui al DL n. 119/2018, si osserva come tale misura interessa in sostanza il pagamento della rata in scadenza entro il 31 maggio 2020, a differenza di quanto previsto per le somme dovute a titolo di rottamazione-ter e “saldo e stralcio”, per i quali il successivo articolo 157 riconosce una proroga per tutte le rare in scadenza nel 2020.

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascrivibili effetti finanziari in quanto il versamento rateale delle somme dovute si completerà entro il periodo di imposta 2020.

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Sospensione dei termini di versamento delle cartelle emesse dall’Agenzie delle Entrate Riscossione (art. 154)

La norma interviene sull’articolo 68 del DL Cura Italia, disponendo con la lettera a) il differimento, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, del termine finale per la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010).

Con la successiva lettera b) si prevede che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione si applicherà solo in caso di mancato pagamento di dieci rate (anziché le cinque ordinariamente previste).

La lettera c) stabilisce che per i soggetti che hanno aderito alle procedure di sanatoria fiscale (c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”), il mancato e/o insufficiente versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 non comporta la decadenza dalle misure agevolative, qualora i predetti versamenti siano eseguiti entro il 10 dicembre 2020.

Infine, la lettera d) riconosce la possibilità di concedere ulteriori dilazioni ai soggetti che sono decaduti da precedenti piani di dilazione dei debiti iscritti a ruolo.

Osservazioni – La misura va nella direzione positiva di rinviare di alcuni mesi l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di famiglie e imprese, che potrebbero trovarsi in difficoltà economica derivanti dalla emergenza COVID-19. Positivo, altresì, l’intervento di sospensione per l’intero periodo di imposta 2020 della riscossione delle rate relative alle precedenti sanatorie fiscali (rottamazione ter e saldo e stralcio) anche se la previsione del versamento delle rate sospese entro il 10 dicembre 2020 potrebbe essere di ostacolo per i soggetti che si trovano in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza COVID-19, solo in parte compensata dalla successiva previsione che riconosce la possibilità di concedere ulteriori dilazioni ai soggetti decaduti da precedenti piani.

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascrivibili effetti finanziari, in quanto il versamento rateale delle somme dovute si completerà entro il periodo di imposta 2020.

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Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

L’articolo 157 prevede, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, scadano tra l’8 marzo 2020 (giorno di inizio del periodo di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, fatti salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il secondo comma specifica, inoltre, che dal 9 marzo non si procede, altresì agli invii, tra gli altri, delle comunicazioni degli accertamenti formali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973; delle comunicazioni di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto IVA (liquidazione dell’imposta dovuta) e degli inviti all’adempimento ex articolo 21-bis del DL n. 78/2010, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. Anche questi atti, comunicazioni e inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Il terzo comma prevede la proroga di un anno dei termini di decadenza, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), per la notificazione delle cartelle di pagamento del DPR n. 602/1973. In particolare, la proroga è relativa alle:

  1. dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del decreto IVA;
  2. dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 TUIR;
  3. dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Il comma 4 chiarisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini non sono dovuti gli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.

Le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti saranno individuate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (comma 6).

Osservazioni di Confindustria

Tale intervento risponde ai rilievi evidenziati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avv. Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione tenutasi in videoconferenza il 22 aprile scorso presso la Camera dei Deputati, Commissioni Riunite VI Finanze e X Attività produttive, avente ad oggetto “le misure per il sostegno del sistema finanziario con riferimento all'aspetto tributario e della riscossione, connesse alla situazione determinatasi dall'epidemia da COVID-19”.

Nel corso dell’Audizione era stato evidenziato come l’Agenzia delle Entrate, per rispettare i termini di decadenza dei poteri di accertamento fosse obbligata a concentrare nel secondo semestre del 2020 al termine del periodo di sospensione delle attività di controllo, accertamento, liquidazione, riscossione degli uffici finanziari (ulteriormente esteso fino al 31 agosto con il DL Rilancio) la notifica di milioni di atti e comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La misura, in deroga allo Statuto del contribuente, consentirà all’Agenzia delle Entrate di notificare gli atti per i quali i termini di decadenza scadono il 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Effetti finanziari

Alla misura sono attribuiti effetti di gettito pari a 205 milioni di euro.

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Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

L’articolo 158 chiarisce che la sospensione dei termini processuali, di cui all’articolo 83 del DL Cura Italia, è cumulabile, in ogni caso, con la sospensione del termine di impugnazione stabilito dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, come chiarisce la relazione illustrativa, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal citato articolo 83.

Osservazioni di Confindustria

La disposizione, fortemente richiesta da Confindustria, ha l’obiettivo di garantire una maggior certezza sui termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, confermando in via normativa quanto già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 6/E del 2020, evitando il rischio di possibili diverse letture da parte della giurisprudenza tributaria.

In proposito, già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la non operatività della sospensione di termini processuali nel periodo di decorrenza del termine per l’accertamento con adesione. Per risolvere il problema interpretativo, con riguardo al termine sospensione feriale, fu necessario un apposito intervento normativo, operato con l’art. 7-quater, comma 18, del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

La disposizione in commento riproduce di fatto, il menzionato precedente e chiarisce che il termine previsto dalla procedura di accertamento con adesione – i 90 giorni – e la sospensione dei termini processuali prevista dal Cura Italia s’intendono in ogni caso cumulabili, sicché il contribuente che abbia presentato l’istanza di accertamento con adesione beneficerà sempre dei 60 giorni ordinariamente previsti per il ricorso, dei 90 giorni previsti dalla procedura di adesione, dei 38 giorni previsti dai commi 2 e 21 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18/2020.

Effetti finanziari

Alla norma non si ascrivono effetti di gettito

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Modalità di presentazione del modello 730/2020 con liquidazione diretta da parte dell’Agenzia (art. 159)

La norma consente ai lavoratori dipendenti e assimilati di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” di cui all’articolo 51-bis del DL n. 69/2013, anche in presenza di un sostituto di imposta. Ciò consentirà ai dipendenti di ottenere l’erogazione dei rimborsi spettanti direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Osservazioni di Confindustria

L’intervento è da giudicare senz’altro positivo, in quanto introduce una semplificazione che risulterà di particolare aiuto alle imprese, che hanno fatto richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni per il pagamento, da parte dell’INPS, delle retribuzioni del proprio personale, le quali non avranno un monte ritenute sufficiente a liquidare ai propri dipendenti i rimborsi IRPEF relativi al periodo d’imposta 2019.

Ciò avrebbe comportato che le somme a credito sarebbero state rimborsate dal sostituto con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.

La norma consente ai dipendenti la presentazione del 730 nella modalità “senza sostituto” e di ottenere i rimborsi derivanti dalla direttamente all’Agenzia delle Entrate, al fine di ovviare alla “incapienza” del datore di lavoro.

Effetti finanziari

Alla norma non si ascrivono effetti di gettito.

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Proroga in materia di tabacchi (art. 163)

Le accise sui tabacchi lavorati e l’imposta sul consumo sui tabacchi da inalazione e altri prodotti accessori dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni, ma maggiorate degli interessi giornalieri, entro il 31 ottobre 2020. Restano fermi gli adempimenti di rendicontazione.

Osservazioni di Confindustria

La norma riconosce una proroga dei tempi di versamento delle imposte dovute sul settore dei tabacchi similarmente a quanto riconosciuto per gli altri versamenti tributari. La modifica è da ritenersi positiva in quanto si tiene in considerazione delle difficoltà di reperire liquidità durante il periodo emergenziale.

Effetti finanziari

Alla misura non sono attribuiti effetti di gettito ma impatta sui profili di cassa in virtù dello slittamento del termine di versamento.

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Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali I parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali II parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Sicurezza dei luoghi di lavoro

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Adempimenti e Versamenti – I parte


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