Oggi concludiamo l’analisi delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese con un focus sulle altre misure contenute del DL Rilancio.

Indice:

  • Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (art. 134)
  • Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)
  • Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza COVID-19 (art. 139)
  • Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (art. 134)

Dopo le modifiche già intervenute con la Legge di Bilancio 2020 che ne ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione (anche a enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi che detengono attività di natura finanziaria all’estero), si segnalano ulteriori interventi sull’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato). In particolare, allo scopo di uniformare il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, si stabilisce la misura fissa – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) - in cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).

Effetti finanziari

Alla norma non si ascrivono effetti di gettito.

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Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Viene riproposta la disciplina di rivalutazione del costo di acquisto dei terreni, agricoli ed edificabili, e delle partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati, detenute da persone fisiche e società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione riguarderà i beni posseduti da tali soggetti, al di fuori del regime di impresa, al 1° luglio 2020. Resta confermata l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’11% come già previsto per l’analoga disciplina di rivalutazione prevista nella Legge di Bilancio 2020.

Per fruire della agevolazione, entro il 30 settembre 2020, il professionista abilitato dovrà redigere e giurare la perizia di stima di valori dei terreni e delle partecipazioni, mentre il contribuente dovrà procedere al versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, ovvero della prima rata (in caso opti per il versamento dilazionato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo). Sulle rate successive alla prima sarà dovuto un interesse nella misura del 3%.

Osservazioni di Confindustria

Le disposizioni in commento dispongono l’ennesima proroga della disciplina di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni finanziarie detenute da persone fisiche, introdotte e disciplinate dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448 del 2001.

Sussistono forti dubbi che tali misure di carattere ricorrente, prorogate ogni anno dal 2002 ad oggi, possano avere un effetto “shock” di rilancio dell’economia del Paese in questo momento di straordinaria difficoltà.

Peraltro, come auspicato da tempo Confindustria, sarebbe necessaria una riflessione approfondita da parte del Legislatore sull’opportunità di una loro stabilizzazione.

Effetti finanziari

Alla misura sono ascrivibili effetti finanziari positivi per l’Erario derivante dal versamento dell’imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

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Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza COVID-19 (art. 139)

A decorrere dal triennio 2020-2022 si prevede che le convenzioni MEF-Agenzie fiscali (di cui all’art. 59, co. 2, del DLGS n. 300/1999) stabiliscano specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, anche online, e al miglioramento dei rimborsi (per cittadini e imprese). Vengono inoltre rivisti in parte i meccanismi incentivanti per il personale dell’Amministrazione finanziaria. A partire dall’attività 2020, per l’accesso ai premi connessi alle attività di promozione della compliance e di controllo si deroga al criterio vigente, basato sul conseguimento di un maggior gettito incassato rispetto a quanto consuntivato nell’anno precedente, per tenere invece conto del recupero di gettito connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni con il MEF.

Osservazioni di Confindustria

Le straordinarie circostanze generate dall’epidemia hanno impattato anche l’attività dell’Amministrazione finanziaria. La norma in commento, di conseguenza tende ad adeguare gli obiettivi operativi delle Agenzie fiscali, rimodulandoli in favore di azioni relativamente meno incise e maggiormente rilevanti in considerazione del mutato contesto, quali i servizi di assistenza e consulenza (anche online) ed il miglioramento dei rimborsi fiscali ai fini di assicurare maggiore liquidità a cittadini ed imprese. Vengono di conseguenza rivisti anche i criteri rilevanti per il riconoscimento delle retribuzioni premiali del personale dell’Amministrazione, ancorati ai nuovi obiettivi e non all’ordinario criterio di miglioramento progressivo che avrebbe risentito delle inedite circostanze causate dalla pandemia nel 2020.

Effetti finanziari

La rimodulazione deve essere effettuata senza maggiori o nuovi oneri a carico dell’Erario.

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Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150)

La norma recepisce una precisa proposta di Confindustria di semplificazione fiscale volta a ridurre il contenzioso civile, amministrativo e tributario in relazione al diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere dal dipendente la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del loro pagamento.

Nel merito, il comma 1 inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 10 del TUIR prevedendo che le somme indebitamente erogate al dipendente dovranno essere restituite al datore di lavoro al netto delle imposte dovute.

Il comma 2 stabilisce che il datore di lavoro che ha ricevuto la restituzione delle predette somme al netto delle imposte dovute, potrà recuperare le ritenute già versate con un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione orizzontale senza limiti di importo.

Le disposizioni precedenti si applicheranno alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, mentre sono fatti salvi i rapporti già definiti entro il 19 maggio 2020.

Osservazioni di Confindustria

La misura in commento accoglie una precisa richiesta di Confindustria contenuta anche nel documento sulle proposte di semplificazioni fiscali, elaborato congiuntamente con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presentato lo scorso ottobre.

La norma è volta a ridurre un lungo contenzioso civile, amministrativo e tributario che era sorto tra sostituti di imposta ed il sostituto, in materia all’obbligo del datore di lavoro di richiedere al sostituito la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo delle ritenute effettuate al momento del loro pagamento.

In base alla normativa precedente, infatti, e tenuto conto dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in materia (risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005 e successiva risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008), la restituzione al datore di lavoro dovrebbe essere operata al lordo delle ritenute subite, mentre il dipendente poteva recuperare tali somme secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, in base alle quali sono deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tale interpretazione risulta, però in contrasto tra la posizione della giurisprudenza dominante di legittimità (ex plurimis, Cassazione Civile, sezione I, 4 settembre 2014, n. 18674; id., Sezione Lavoro, 2 febbraio 2012, n. 1464;), amministrativa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017), in base alla quale “.. il sostituito/dipendente non può che dover restituire le sole somme effettivamente percepite poiché le sole affluite nella sua sfera patrimoniale (e non, dunque, le somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali che non sono mai entrate nella sua disponibilità materiale e giuridica).”

Pertanto, al fine di dirimere tale contrasto interpretativo, la norma introduce una disposizione che sancisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità per il dipendente di restituire tali somme al netto dell’imposta, mentre il sostituto potrà recuperare la maggior imposta a suo tempo versata mediante la fruizione di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241 del 1997.

Effetti finanziari

Alla misura non sono ascrivibili effetti di gettito.

 

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Link news precedenti:

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Interventi sulla tassazione

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Liquidità e sostegno al reddito

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali I parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Incentivi agli investimenti e misure settoriali II parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Sicurezza dei luoghi di lavoro

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Adempimenti e Versamenti – I parte

DL Rilancio - Le misure fiscali di interesse per le imprese: Adempimenti e Versamenti – II parte


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