L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020, contenente i chiarimenti relativi alle modifiche alla disciplina del Patent box di cui all’art. 4 del DL 34/2019 e del provv. 30 luglio 2019 n. 658445. Uno schema del documento di prassi era stato messo in consultazione a febbraio perché operatori economici, ordini professionali ed esperti potessero inviare osservazioni e suggerimenti.

Il documento definitivo, si legge nella premessa, contiene chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime Patent box introdotte dalla citata normativa, nonché soluzioni interpretative che hanno tenuto conto dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di associazioni di categoria, delle professioni libere e, più in generale, da parte degli operatori a seguito di consultazione pubblica.

La circolare ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il decreto crescita, fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione”, oltre che soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.

Nel documento viene precisato che il “nuovo” regime di autoliquidazione OD (oneri documentali) consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo richiesto. Dall’idoneità della documentazione discende, altresì, un effetto premiale nell’eventualità di una successiva rettifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni.

Pertanto, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione, come definita nel provvedimento, costituisce una condizione per l’accesso al regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa. Diversamente, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

Resta ferma per il contribuente che opta per il regime di autoliquidazione OD, la modalità di fruizione del beneficio da frazionare nell’arco temporale di tre anni, nel caso di utilizzo diretto del bene agevolabile. Diversamente, nelle ipotesi di utilizzo indiretto del bene agevolabile e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno.

Dunque, al contribuente che utilizza direttamente il bene immateriale viene offerta la possibilità di scegliere una modalità alternativa di fruizione dell’agevolazione, tramite l’opzione per il regime di autoliquidazione OD, che si differenzia, per condizioni ed effetti, dalle ipotesi di autoliquidazione già previste dalla disciplina Patent box. Ne consegue che il nuovo regime completa ma non assorbe la disciplina in materia di Patent box.

Le due discipline, sottolinea l’Agenzia, si sovrappongono parzialmente, in termini di vantaggi per il contribuente, solo in due casi: nell’ipotesi, contemplata al punto 8 del provvedimento relativa all’esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti (illustrata nel par. 5.3 della circolare); nel caso di utilizzo indiretto del bene agevolabile o di realizzo delle relative plusvalenze. Si tratta di due fattispecie in cui il contribuente, alle condizioni indicate nel provvedimento, può godere, oltre che dell’esimente sanzionatoria, anche della fruizione del beneficio in unica soluzione.

Quanto agli oneri documentali, viene chiarito che il par. 5.3 del provvedimento, secondo cui “Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo”, va inteso nel senso che l’indicazione dei criteri di costruzione del rapporto di nexus, e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo, è meramente facoltativa.

Laddove, tuttavia, il contribuente si avvalga di tale facoltà, fornendo il supplemento informativo, che ponga gli addetti al controllo in grado di riscontrare la corretta costruzione del rapporto di nexus, può godere dell’esimente sanzionatoria, in caso di rettifica del quantum agevolabile che scaturisca dalla rideterminazione del predetto rapporto.


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