A pochi giorni dal 9 giugno, termine ultimo per l’utilizzo del modello “tradizionale” per le dichiarazioni di importazione, l’Agenzia delle Dogane ha emanato ieri la circolare n. 22, che fornisce numerosi spunti non solo in merito alla nuova “forma” delle bollette doganali ma anche in relazione a diversi aspetti del nuovo modello dichiarativo nel contesto del processo di re-ingegnerizzazione di AIDA.

In linea con le disposizioni del legislatore unionale secondo cui “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici”, l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model) a decorrere dal 9 giugno 2022.

Tale nuovo modello comporta diverse novità procedurali lungo tutto il flusso dichiarativo doganale in importazione e la circolare di ieri affronta nel dettaglio tali tematiche: dalla modalità di compilazione dei nuovi tracciati “H” (ex “IM”) alla gestione delle rettifiche delle dichiarazioni a seguito di controllo; dalla liquidazione e pagamento dei diritti doganali alla gestione dei documenti.

Partendo dall’elemento più rilevante, ossia la futura assenza del “DAU”, la circolare conferma che non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.

In ogni caso, al fine di permettere agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà generato da AIDA un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e definito con la determinazione direttoriale n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Oltre a tale “prospetto di riepilogo ai fini contabili” sono messi a disposizione degli operatori altri due documenti: il “prospetto sintetico della dichiarazione”, disponibile al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e contenente un riepilogo dei dati salienti (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.); e il “prospetto di svincolo” finalizzato a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire.

Tale ultimo prospetto riporta, tra gli altri dati, il MRN, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.

L’ADM raccomanda di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti, al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all’uscita delle merci dagli spazi doganali.

Oltre alle novità documentali brevemente illustrate, la circolare definisce nel dettaglio diverse indicazioni procedurali a cui gli operatori devono attenersi per la gestione del flusso doganale di importazione.

Tali elementi riguardano la possibilità di trasmettere una dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana; l’individuazione del dichiarante, dell’importatore e del rappresentante doganale attraverso la valorizzazione dei Data Element dei nuovi tracciati in formato “XML”; lo svincolo della dichiarazione per intera dichiarazione o per singolo articolo, la liquidazione e il pagamento dei diritti doganali fino alla gestione del processo di rettifica delle dichiarazioni a seguito di controllo.

Infine, la circolare ha confermato che la stessa sorte del DAU è toccata al formulario DV1 il cui contenuto dovrà essere reso attraverso la valorizzazione di tutta una serie di Data Element quali: venditore, acquirente, dichiarante, condizioni di consegna, importo fatturato, prezzo/importo dell’articolo, spese di trasporto a destinazione finale e valore statistico.

 


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