In ambito IRAP, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è intervenuta:

  • incrementando l’importo di alcune deduzioni dalla base imponibile;
  • definendo il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento, o meno, al tributo dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Incremento delle deduzioni dalla base imponibile
È stato aumentato l’importo:

  • sia della deduzione forfetaria prevista a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
  • sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d’imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

Deduzione forfetaria per l’impiego di dipendenti a tempo indeterminato
Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, nella determinazione del valore della produzione netta sono deducibili:

  • l’ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
  • un importo forfetario variabile in base alla zona d’impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la legge di stabilità 2013, è stato incrementato l’ammontare della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a:

  • 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni
Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall’età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l’ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

  • 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
  • 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

Deduzione forfetaria per i soggetti “minori”
I soggetti passivi IRAP possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile, a condizione che la base imponibile sia contenuta entro una determinata soglia.
In seguito alle novità della legge di stabilità 2013, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

  • 8.000,00 (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
  • 6.000,00 (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
  • 4.000,00 (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
  • 2.000,00 (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Società di persone, imprenditori individuali e professionisti
Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e le associazioni professionali, l’importo delle deduzioni sarà il seguente:

  • 10.500,00 (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
  • 7.875,00 (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
  • 5.250,00 (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
  • 2.625,00 (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Decorrenza
I suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Pertanto, fino al modello IRAP 2014 (relativo al 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei “vecchi” importi.


Esclusione da IRAP dei professionisti e dei “piccoli” imprenditori
La legge di stabilità 2013 definisce il concetto di autonoma organizzazione, stabilendo che saranno esclusi dal tributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che:

  • non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia.

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo per garantire la suddetta esclusione.


Definizione della soglia di impiego di beni strumentali
Il suddetto limite di impiego di beni strumentali sarà definito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
 


PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Riferimento: Cristiana Borrelli - Economia d’Impresa e Internazionalizzazione
Telefono: 081.5836.220 | E-mail: borrelli@unindustria.na.it

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