L’art. 42 del DL n. 78/2010 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete. In base a tale agevolazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente a un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e finalizzata alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete.
Sotto il profilo temporale, l’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Per poter beneficiare dell’agevolazione le imprese devono evidenziare in bilancio, in una apposita riserva di patrimonio netto, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione, gli utili destinati al fondo patrimoniale comune, dandone informazione nella nota integrativa. L’accesso all’agevolazione è, quindi, consentito alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune e che ad esso abbiano destinato gli utili d’esercizio. Tale presupposto si intende soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utile in un’apposita riserva appositamente nominata. L’importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro.
Come accennato, l’agevolazione consente di sospendere la tassazione degli utili dell’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva. Il meccanismo è attuato tramite una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.
L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES - IRPEF), con esclusione quindi dell’IRAP e può essere fruita “esclusivamente” in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
Per ottenere il beneficio fiscale le imprese interessate devono, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel, utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI".
 


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Riferimento: Cristiana Borrelli - Economia d’Impresa e Internazionalizzazione
Telefono: 081.5836.220 | E-mail: borrelli@unindustria.na.it

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