Il MIT-Dipartimento per la mobilità sostenibile, DG Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Div. 3-, ha predisposto una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti (CST).
Risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore le esenzioni già previste dal D.M.4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000, ossia quelle relative ai trasporti occasionali di merci a bassa pericolosità.
Vengono esentate dalla nomina del CTS, le imprese che:
- a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;
- b) effettuano operazioni di carico delle merci, di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L'esenzione si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni, corredate a cura dell'impresa della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
La Circolare A26 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).
La nota dovrà a breve essere pubblicata sul sito del MIT.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Riferimento: Marina Corcione - Sezione Logistica, Intermodalità e TrasportiTelefono: 081.5836.160 | E-mail: corcione@unindustria.na.it