Si informa che il Ministero dei Trasporti, con la circolare in oggetto, fornisce degli ulteriori chiarimenti in considerazione delle novità introdotte dalla Legge n. 35/2012 in materia di normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore (cfr. circolari Fedit numeri 25-30-72-83/2012; 195-196-198-209/2011).
Di seguito i punti di maggior interesse della circolare ministeriale.
Gestore dei trasporti Il gestore dei trasporti, sia interno che esterno, può dirigere le attività di trasporto per una sola impresa; quello esterno per un’impresa con un numero massimo di cinquanta veicoli. Fa eccezione il gestore di una impresa associata ad un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa iscritti alla sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori, che sia gestore anche per quel consorzio o per quella cooperativa, esterno o interno, senza peraltro poterlo essere in altri consorzi o cooperative cui eventualmente aderisse.
Per il gestore dei trasporti che avesse assunto l’incarico in più imprese, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 35/2012 (ossia il 7 aprile 2012), permane tale circostanza (quindi può essere gestore per più imprese) fino alla prima scadenza del mandato o del contratto di gestione.
Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton. e non superiore a 3,5 ton. Le imprese già in esercizio al 4 dicembre 2011, nonché quelle che abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, o l’ampliamento dell’iscrizione, nella fascia di massa complessiva da oltre 1,5 ton. a 3,5 ton., anteriormente al 6 aprile 2012, dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti di stabilimento, di idoneità finanziaria e professionale entro il 7 aprile 2013.
Per il requisito di idoneità professionale occorrerà dimostrare la sola regolare frequenza ad uno specifico corso di formazione (senza sostenere il relativo esame), che dovrà essere in ogni caso iniziato entro il 7 aprile 2013.
Le imprese, qualora non saranno in grado di documentare i requisiti prescritti, saranno cancellate dall’Albo degli Autotrasportatori e dal Registro Elettronico Nazionale, cui, nel frattempo, verranno iscritte in via provvisoria.
Le imprese costituite dopo il 6 aprile 2012, sempre rientranti nella fascia in commento, dovranno dimostrare i requisiti suddetti all’atto dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori. Per il requisito dell’idoneità professionale sono idonei, provvisoriamente, gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l’accesso all’esame di autotrasportatore di merci, purchè iniziati entro la data del 6 aprile 2012 e purché il titolare non abbia svolto, né svolga, con esito negativo, l’esame stesso. Tale attestato non deve essere anteriore a 5 anni rispetto al momento di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Autotrasportatori e va consegnato in originale all’Albo stesso.
Alle imprese che intendano agganciare un rimorchio T.A.T.S., da cui derivi il superamento del limite delle 3,5 ton., si applicherà la disciplina generale del Regolamento (CE) 1071/2009 e, pertanto, le stesse dovranno preventivamente documentare un gestore dei trasporti in possesso dell'attestato di idoneità professionale ottenuto per esame o per dispensa dell'esame.
Per quanto riguarda le norme sull’accesso al mercato, con tale tipologia di veicoli, l’impresa deve avere almeno due autoveicoli i quali, comunque, non possono essere di classe inferiore a Euro 5 e non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato; il numero minimo di veicoli, unitamente alla classe Euro 5, deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza maggiore, la cui valutazione è rimessa al Ministero dei Trasporti.
Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton. Tali imprese, anche nel caso di superamento di tale massa per l’abbinamento con un rimorchio trainabile, sono soggette all’iscrizione all'Albo degli Autorasportatori, con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.
Adeguamento entro il 4 giugno 2012 ai requisiti prescritti Tutte le imprese, con veicoli di massa superiore alle 3,5 ton., anche quelle precedentemente esonerate, dovranno dimostrare i requisiti dell’onorabilità, dell’idoneità professionale e finanziaria, entro il 4 giugno 2012, alla provincia nel cui territorio hanno la sede principale. Il requisito dello stabilimento dovrà essere dimostrato alla Motorizzazione ove ha la sede principale l’impresa. Il requisito dello stabilimento dovrà essere dimostrato alla Motorizzazione ove ha la sede principale l'impresa. Per le imprese già in esercizio con i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, secondo le disposizioni previgenti all’applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009 (4 dicembre 2011), la documentazione del requisito di stabilimento va presentata entro il 4 dicembre 2012. Ai fini della dimostrazione di tale requisito, per la sede operativa possono essere indicate anche più officine che, insieme, rappresentino le sezioni (meccanica e motoristica, elettrauto) prescritte, mentre il rapporto con l’officina o le officine può essere verificato attraverso l'esibizione di fatture o ricevute fiscali di riparazione o manutenzione.
Il requisito dell’idoneità professionale, per coloro che sono nelle condizioni di poterlo ottenere con dispensa dall’esame (dieci anni di esperienza continuativa ante 4 dicembre 2009), è soddisfatto, provvisoriamente, con la presentazione
di ottenimento del relativo attestato, da presentarsi entro il 4 giugno 2012.
Per l’idoneità finanziaria, nel frattempo, continua a valere quella posseduta in base alle precedenti disposizioni, mentre per l’entità della stessa si considera quella del Regolamento Comunitario e quindi 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per i successivi. Si rammenta che all’atto di immissione in circolazione di ulteriori veicoli l’impresa, già in esercizio, è tenuta a comprovare la relativa idoneità finanziaria (5.000 euro per veicolo).
Declassamento e cancellazione dall’Albo Qualora non vengano dimostrati i requisiti richiesti, entro i termini prescritti, l’Autorità competente, inizierà il procedimento di cancellazione dall’Albo dell’impresa interessata, potendola declassare per l’esercizio con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton. solo su esplicita richiesta dell’impresa stessa. Detto declassamento comporta la perdita dell’accesso al mercato e, conseguentemente, nella domanda di declassamento l’impresa dovrà dichiararsene consapevole. L’impresa, inoltre, viene cancellata dall’Albo e perde l’accesso al mercato qualora entro sei mesi dall’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori non chieda l'autorizzazione all'esercizio (REN), o non abbia messo in circolazione nessun veicolo.
Corsi di formazione periodica I corsi di formazione periodica decennali potranno essere tenuti solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative dettate dal Ministero dei Trasporti; si precisa, sin da ora, che tali corsi dovranno essere sostenuti anche dai titolari di attestato ottenuto per dispensa dall'esame, nonchè per i gestori delle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Riferimento: Felicetta Stanco - Sezione Logistica, Intermodalità e TrasportiTelefono: 081.5836.229 | E-mail: stanco@unindustria.na.it