La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 281 del 09/06/2020 (allegata) pubblicata sul BURC n. 127 del 15 Giugno 2020, ha disposto:

  • la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 relativi alla Tassa automobilistica regionale, all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN), già sospesi fino al 31 maggio con D.G.R. n. 157/2020 e n. 182/2020;
  • che gli adempimenti e i versamenti sospesi – di cui al precedente punto – sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2020, che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato e che la sospensione non impedisce il versamento ordinario volontario alle già fissate scadenze;
  • che la sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima di tale termine;
  • di prorogare al 31 luglio 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all’art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi e con addebito dell’importo entro il 30 settembre;
  • con esclusivo riferimento all' IRESA, la contestuale sospensione dei termini per il riversamento delle somme riscosse da GESAC S.p.A. consentendo alla stessa di provvedere a tale adempimento entro il 30 settembre 2020 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;
  • la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2020, derivanti dalle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse, ai sensi dell’art.11 L.R. 28 luglio 2017 n.23, dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie;
  • la sospensione dei versamenti della rate dovute per ingiunzioni emesse dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento, con la rata in scadenza il 30 settembre 2020, delle rate pregresse non pagate, in un’unica soluzione o in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi ed altri oneri;
  • la sospensione delle attività relative alle procedure cautelari ed esecutive poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A fino al 30 settembre 2020; tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d’oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse.

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